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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.3.2019 n. 87 ha analizzato gli eventuali profili di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo in favore di due società a responsabilità limitata unipersonali e di nuova costituzione.

Ai sensi dell’art. 10-bis co. 1 della L. 212/2000, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Pertanto, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

Nel caso di specie, la scissione totale non proporzionale in esame viene considerata un’operazione fisiologica finalizzata a consentire ai soci della scissa di proseguire separatamente l’attività di locazione immobiliare (riferita, altresì, ai due rami d’azienda affittati a soggetti operanti nel settore della ristorazione).

Pertanto, si conferma che non integra abuso del diritto l’operazione di scissione che procede alla creazione di una o più “società contenitore” che consentano ai soci di continuare l’attività separatamente.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento interpretativo per il quale non può essere considerata elusiva una scissione societaria (anche non proporzionale) che prevede l’attribuzione della quasi totalità del patrimonio (anche immobiliare) a favore di società (anche unipersonali) di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da ogni socio (cfr., tra le altre, risposte a interpello 13.2.2019 n. 53, 27.12.2018 n. 139, 8.11.2018 n. 65).