L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 29.5.2019 n. 15, ha chiarito che nel caso in cui il reddito estero sia imponibile in Italia in misura parziale, come ad esempio avviene in applicazione della detassazione delle royalties agevolate con il regime del c.d. “Patent box”, il credito per le imposte assolte all’estero deve essere ridotto in misura corrispondente, come previsto dall’art. 165 co. 10 del TUIR.
La normativa convenzionale (nella specie, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti) e quella nazionale (art. 165 co. 1 del TUIR), infatti, subordinano il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero all’“inclusione” del reddito estero nel reddito imponibile in Italia.
Il principio in commento non affronta la questione relativa alle concrete modalità di rideterminazione del credito ai sensi del co. 10 dell’art. 165 del TUIR; andrebbe, infatti, meglio chiarito se l’imposta assolta all’estero vada ridotta avendo riguardo alla sola aliquota nominale di detassazione prevista dalla normativa agevolativa (50%), oppure alla percentuale di effettiva tassazione scontata in Italia dalle royalties.
La formulazione impiegata dall’Agenzia sembra far propendere per la seconda soluzione.