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Con la ris. 6.6.2019 n. 56, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio della riforma prevista dalla L. 205/2017 in merito alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche che non svolgono attività di impresa. Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%. È stata però introdotta un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017. In caso di applicazione del regime transitorio, non si applica la riforma dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate prevista dalla L. 205/2017. Pertanto, i medesimi sono imponibili:

  • nel limite del 40%, se formati con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
  • nel limite del 49,72%, se formati con utili prodotti dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
  • nel limite del 58,14%, se formati con utili prodotti nell’esercizio in corso al 31.12.2017.

Dal punto di vista letterale, la norma transitoria sembra prevedere l’applicazione della ritenuta del 26% anche per gli utili deliberati nel 2017 e percepiti nei periodi d’imposta successivi.In merito, la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56 ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.