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La circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 chiarisce la nuova disciplina sul riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF, introdotta dalla L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

A decorrere dal 2018, infatti, le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomputate dal reddito d’impresa e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali.

In relazione alle imprese in contabilità ordinaria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur in assenza di un regime transitorio, le nuove regole di riporto si applicano anche alle perdite residue maturate nei periodi 2013-2017.

Limitatamente alle imprese minori in contabilità semplificata, sono previste disposi-zioni transitorie per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 il cui riporto avviene entro percentuali di reddito inferiori all’80%. Al riguardo, è stato chiarito che:

  • le perdite residue del 2017, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, possono essere comunque utilizzate negli esercizi successivi, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell’80%;
  • le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte in contabilità semplificata negli anni 2017, 2018 e 2019 si applicano anche se l’impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria.
  • Le perdite prodotte prima dell’accesso al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) sono computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Alla luce della nuova disciplina sul riporto:
  • le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria sono utilizzabili durante il regime forfetario esclusivamente in riduzione del reddito d’impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all’80% dei redditi d’impresa del periodo;
  • le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata possono essere oggetto di riporto, anche nel rispetto del regime transitorio, a condizione che siano maturate a partire dal periodo d’imposta 2017.