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Nella risposta a interpello 21.12.2018 n. 124, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scrittura privata di rettifica contrattuale con la quale viene operata la proroga della riduzione del canone di affitto di azienda può fruire dell’esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 19 del DL 133/2014, ove al contratto di affitto sia stata applicata fin dall’inizio l’imposta di registro come locazione di fabbricati strumentali, in applicazione dell’art. 35 co. 10-quater del DL 223/2006.

Si ricorda che l’art. 19 del DL 12.9.2014 n. 133 (conv. L. 164/2014) ha disposto una volta per tutte che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea di principio, tale disposizione riguarda i contratti di locazione immobiliare e non può trovare applicazione al contratto di affitto di azienda.

Nel caso di specie, però, il contratto di affitto di azienda è stato assoggettato ad imposizione indiretta come se si fosse trattato di un contratto di locazione di immobili strumentali, in applicazione dell’art. 35 co. 10-quater del DL 223/2006, a norma del quale le “disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati”.

Alla luce di tale premessa, quindi, l’Agenzia conclude che, nel caso di specie, la scrittura privata di rettifica contrattuale, che ha disposto la (proroga della) riduzione del canone di affitto di azienda, può fruire del regime di esenzione previsto, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, dall’art. 19 del DL 133/2014, “in quanto il contratto originario è stato inquadrato, ai fini fiscali, come un contratto di locazione di immobile strumentale” e, quindi, anche gli atti successivi che “accedono allo stesso contratto” devono essere assoggettati alla disciplina della locazione (e non a quella dell’affitto di azienda).