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L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta a interpello 5.7.2019 n. 224, che il costo del personale di terzi, utilizzato per l’effettuazione di un’operazione, rientra nel corrispettivo dovuto ed è soggetto ad IVA con l’aliquota propria della stessa operazione.

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria concerneva una società (Alfa srl), la cui attività consisteva nella raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, che sottoscriveva un contratto di appalto con due Comuni, sul cui territorio era tenuta a svolgere servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento di rifiuti. Per l’esecuzione della prestazione, Alfa si avvaleva del personale di una società per la regolamentazione del servizio rifiuti (S.R.R.), partecipata dei due Comuni. Il contratto stipulato fra le parti prevedeva che i dipendenti di quest’ultima risultassero “distaccati” presso gli stessi Comuni, con l’addebito del relativo costo.

Considerato che la recente giurisprudenza della Corte dei Conti ha vietato l’utilizzo, da parte degli Enti Locali, del personale delle S.R.R., la società per la regolamentazione del servizio rifiuti riteneva necessaria, nel caso di specie, la modifica del protocollo precedentemente stipulato e la conseguente fatturazione del costo del personale direttamente alla Alfa che, a sua volta, avrebbe dovuto ribaltare detto onere ai Comuni fruitori del servizio.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la spesa sostenuta per l’utilizzo del personale della S.R.R. costituisce un “elemento complessivo” della prestazione.

Nel contratto di appalto è infatti previsto che all’appaltatore sia riconosciuto un canone, il cui pagamento remunera “tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie” e ogni altro onere necessario alla “perfetta esecuzione del contratto”.

Ne consegue che la Alfa sia tenuta a fatturare all’appaltante un corrispettivo per lo svolgi-mento del servizio di raccolta rifiuti, comprensivo anche del costo del personale di S.R.R. Tale corrispettivo risulterebbe, in questo caso, soggetto ad aliquota IVA pari al 10%, così come stabilito dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, che ne prevede l’applicazione con riguardo alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani.