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In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL “Crescita”) è stata prevista:

  • la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP.

La proroga al 30.9.2019 riguarda i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

Il differimento, inoltre:

  • ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Con la ris. 28.6.2019 n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ricorrendo le predette condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:

  • hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • hanno determinato il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • hanno dichiarato altre cause di esclusione dagli ISA.

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “Decreto Crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Modificando l’art. 2 del DPR 322/98 è differito il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

  • dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine del nono a quella dell’11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:

  • in relazione a tutti i contribuenti;
  • a regime.

I nuovi termini si applicano già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).