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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2018 n. 104 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in relazione all’esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA delle cessioni immobiliari (art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72), qualora il proprietario di tali beni sia sottoposto alla procedura della liquidazione del patrimonio.

La liquidazione del patrimonio rientra nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). A fronte del decreto di apertura della citata procedura:

  • si determina un’indisponibilità relativa dei beni da liquidare;
  • il giudice ordina lo spossessamento dei beni a favore del liquidatore.

Il debitore conserva, tuttavia, la titolarità giuridica dei beni e la soggettività passiva d’imposta sino a quando non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi. D’altra parte, la L. 3/2012 non riconosce al liquidatore:

  • una soggettività anche fiscale, diversa e alternativa a quella del sovraindebitato;
  • comunque, una rappresentanza fiscale di tale soggetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA relativa alle cessioni di beni immobili (art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72) spetta al soggetto so­vraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sugli stessi.