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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.6.2019 n. 178, sono stati forniti i seguenti chiarimenti con riguardo a un accordo transattivo stipulato da un soggetto che aveva venduto delle autovetture, con la clausola della riserva della proprietà, a una società successivamente dichiarata fallita. L’accordo transattivo è riconducibile fra gli eventi “simili” che legittimano l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72. Trattandosi nel caso esaminato di un accordo sopravvenuto, tuttavia, la variazione non è ammessa decorso il termine annuale di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72. La somma versata dal cedente al fallimento, in conformità all’atto di transazione, ha natura risarcitoria, dunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. L’atto di transazione:

  • è da registrare in termine fisso entro il termine di 20 giorni della data dell’atto, con applicazione dell’imposta proporzionale di registro dovuta nella misura del 3% (art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86);
  • è da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).