LEGGE DI BILANCIO 2019 – Le novità
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – supplemento ordinario n. 62 – la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019” (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), in vigore dall’1.1.2019.
Si commentano di seguito le principali disposizioni contenute nel testo legislativo.
SOMMARIO
1. Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014
2. Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro
3. Definizione dei ruoli da omesso versamento
4. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Esclusione per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria
5. Trasmissione telematica dei corrispettivi – Credito d’imposta per l’adeguamento
6. Contratti di sponsorizzazione e pubblicità – Obblighi di fatturazione e registrazione in capo alle ASD
7. Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali
8. Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
9. Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – Riapertura
10. Rivalutazione dei beni d’impresa – Riapertura
11. Tassazione agevolate degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione
12. Iperammortamenti – Proroga con modifiche
13. Abrogazione dell’ACE
14. Abrogazione dell’IRI
15. Introduzione dell’imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")
16. Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali
17. Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU
18. Modifica del regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni
19. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9
20. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali
21. Enti di interesse pubblico – Informativa di carattere non finanziario
22. Entità consolidante dei gruppi bancari cooperativi
23. Interessi passivi sostenuti da società immobiliari
24. Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali
25. Enti del Terzo settore – Fondazioni ex IPAB
26. Attività decommercializzate – Ampliamento
27. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Riapertura
28. Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni
29. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche
30. Credito d’imposta per la formazione 4.0
31. Abrogazione del credito d’imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti
32. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
33. Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus")
34. Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
35. Detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative – Incremento
36. Voucher manager
37. Nuova Sabatini – Rifinanziamento
38. Fondi di venture capital
39. Raccolta di capitale per le PMI
40. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga detrazioni
41. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga detrazione
42. Proroga del c.d. "bonus mobili"
43. Proroga del c.d. "bonus verde"
44. Concessione gratuita di terreni a giovani imprenditori agricoli
45. Regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche titolari di pensione estera
46. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta
47. Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato – Estensione al coniuge superstite del comodatario
48. Proroga della maggiorazione TASI per l’anno 2019
49. Modalità di determinazione della TARI – Proroga dei coefficienti per l’anno 2019
50. Mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali
51. Modifiche al regime dei PIR
52. Imposta di registro – Retroattività della nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86
53. Novità in materia di imposta di bollo
54. Misura del canne RAI
55. Sterilizzazione aumento accise carburanti per il 2019
56. Accise in materia di autotrasporto
57. Accise sulla birra e birrifici artigianali di minori dimensioni
1. Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014
La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).
Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro
Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Possesso di partecipazioni
La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente
La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.
Decorrenza
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.
2. Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro
Viene istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:
- al rispetto di un limite di ricavi e compensi;
- all’assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.
Soglia di ricavi e compensi
Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.
In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell’intervallo di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Condizioni ostative
Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:
- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Determinazione del reddito
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.
Imposizione sostitutiva
Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.
Esonero dalle ritenute d’acconto
I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame.
Adempimenti contabili e fiscali
Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.
Esonero dalla qualifica di sostituto d’imposta
Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d’imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Esclusione da IVA
Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Fatturazione elettronica
A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore in esame non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.
Decorrenza
Il regime sarà operativo a decorrere dall’1.1.2020.
3. Definizione dei ruoli da omesso versamento
Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.
La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l’annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).
Ambito applicativo
La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.
Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:
- derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta;
- emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati.
Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.
Stralcio del debito a titolo di capitale
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:
- il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.
Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
Gli “altri interessi”, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.
Debitori soggetti a procedura di liquidazione
Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.
In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.
Termini e adempimenti
La procedura inizia con l’apposita domanda all’Agente della riscossione (Agen-
zia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).
Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).
L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
Controllo sull’indice ISEE
Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.
Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.
Versamenti
Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:
- 35% con scadenza 30.11.2019;
- 20% con scadenza 31.3.2020;
- 15% con scadenza il 31.7.2020;
- 15% con scadenza il 31.3.2021;
- 15% con scadenza il 31.7.2021.
A decorrere dall’1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.
Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.
Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
Implicazioni con la c.d. “rottamazione dei ruoli”
L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.
Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.
Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).
Le somme potranno essere versate in 17 rate:
- la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;
- le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.
4. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Esclusione per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria
Viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali “non possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni ed esclusivamente:
- per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale;
- ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.
Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del DL 119/2018, in base al quale l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall’1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l’invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.
5. Trasmissione telematica dei corrispettivi – Credito d’imposta per l’adeguamento
Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini dell’adeguamento o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Infatti, a partire dall’1.1.2020, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, introdotto dall’art. 17 del DL 119/2018, e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.
A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l’attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).
Originariamente, l’art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015 prevedeva che il contributo fosse riconosciuto all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale, successivamente, avrebbe ottenuto il relativo rimborso mediante il riconoscimento di un credito d’imposta.
La legge di bilancio 2019 modifica la suddetta disposizione stabilendo che il credito d’imposta sia riconosciuto direttamente all’acquirente. Quest’ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:
- viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi;
- risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.
Le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
6. Contratti di sponsorizzazione e pubblicità – Obblighi di fatturazione e registrazione in capo alle ASD
Viene abrogato il co. 02 dell’art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche).
Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di sponsorizzazione o pubblicità, dovessero essere adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale.
Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dal co. 01 dell’art. 10 del DL 119/2018, in base al quale i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91:
- sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 se hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
- assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta se, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 65.000,00 euro.
7. Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali
Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.
La disposizione, che modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
8. Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):
- equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa;
- introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le “perdite di periodo” continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell’80%).
Perdite prodotte da snc e sas e imputate a società di capitali
A norma dell’art. 101 co. 6 del TUIR, le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite.
Nell’ambito di tale disposizione, è eliminato il limite quinquennale al riporto delle perdite; pur in assenza di indicazioni normative, la società di capitali partecipante dovrebbe utilizzare le perdite nel limite dell’80% del reddito successivamente imputato dalla società di persone.
Perdite prodotte da srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale
Le perdite imputate dalle srl che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base societaria sono computate in diminuzione del reddito d’impresa del medesimo periodo e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali (art. 116 co. 2 del TUIR).
Le perdite prodotte dalle srl che optano per la trasparenza fiscale (art. 116 co. 2-bis del TUIR):
- non sono riportabili in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell’attività principale esercitata (art. 84 co. 3 del TUIR);
- se riferite a un soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell’utile (es. cooperativa), sono riportabili per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art. 84 co. 1 secondo periodo del TUIR).
Decorrenza
Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2018).
Disposizioni transitorie
Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie. Tuttavia, sulla base di precedenti chiarimenti ufficiali, la nuova disciplina dovrebbe essere applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle modifiche, in particolare a quelle maturate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017, e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, sono state elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (e risultante dal modello REDDITI 2018). Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
- nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria limita (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8 co. 3 del TUIR, per le imprese minori:
- le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
9. Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – Riapertura
Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.
Imprenditori ammessi all’agevolazione
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
- sia alla data dell’1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1.1.2019.
Immobili oggetto dell’agevolazione
L’estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.
Imposta sostitutiva dell’8%
Il regime agevolativo in esame prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione agevolata può essere effettuata anche nell’ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell’immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.
Adempimenti
Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- gli effetti dell’estromissione retroagiscono all’1.1.2019;
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.
10. Rivalutazione dei beni d’impresa – Riapertura
Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.
Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.
Bilancio di riferimento per il possesso
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
Bilancio di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Imposta sostitutiva
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018).
Decorrenza degli effetti fiscali
Gli effetti della rivalutazione decorrono:
- dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;
- dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.
11. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione
Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione.
Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni).
Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
Calcolo dell’agevolazione
Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR può essere assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
- degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:
- l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.
Con riferimento ai soggetti IRPEF, l’agevolazione consiste nell’applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell’agevolazione.
Investimenti in beni strumentali – Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
- gli immobili;
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR;
- i beni immateriali.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La tassazione agevolata in commento è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti “solari”).
12. Iperammortamenti – Proroga con modifiche
La maggiorazione di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Nuova misura della maggiorazione
La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede l’introduzione di diverse misure in ragione dell’ammontare degli investimenti effettuati.
In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:
- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Maggiorazione relativa ai beni immateriali
È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.
Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
13. Abrogazione dell’ACE
È stata abrogata l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
L’agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all’1,5%, rispetto a quello dell’1,6% applicato per il periodo d’imposta precedente.
Dal 2019 l’agevolazione è, invece, soppressa: sarà, però, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018 (esse derivano da incrementi di patrimonio netto non sfruttati in quanto il reddito d’impresa era inferiore a quello agevolabile, o l’impresa era in perdita).
14. Abrogazione dell’IRI
In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la legge di bilancio 2019 dispone la definitiva abrogazione dell’IRI e, quindi, dell’art. 55-bis del TUIR.
In origine, l’IRI avrebbe dovuto applicarsi dal 2017, ma l’art. 1 co. 1063 della L. 205/2017 ne aveva già differito la decorrenza al 2018.
In sostanza, con la nuova norma l’IRI non risulta mai entrata in vigore.
15. Introduzione dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)
Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”), in sostituzione dell’imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 – 1019 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore.
Ambito di applicazione oggettivo
La nuova imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale.
Sono comunque esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta i servizi “infragruppo”, ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.
Ambito di applicazione soggettivo
L’imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente:
- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente nel corso di un anno solare:
- un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
- un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell’imposta e realizzati in Italia;
- l’utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell’anno solare in cui il servizio è tassabile.
Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono soggetto passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Misura e applicazione dell’imposta
L’imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette.
L’onere di procedere all’applicazione, al calcolo e al versamento dell’imposta grava sul prestatore del servizio, il quale è tenuto:
- al versamento dell’imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce;
- alla presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno solare, della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati.
Disposizioni attuative
Si demanda ad un apposito decreto interministeriale l’approvazione delle disposizioni di attuazione della nuova imposta, da emanare entro l’1.5.2019.
Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Decorrenza
La nuova imposta sui servizi digitali si applicherà a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.del suddetto decreto attuativo.
16. Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali
Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:
- per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
- per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020;
- per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
- per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
- per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.
In sostanza, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale.
In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d’imposta 2019 al periodo d’imposta 2029 (per i soggetti “solari”), con differenti percentuali. Per il periodo d’imposta 2018 (per i soggetti “solari”) non viene concessa alcuna deducibilità.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.
Ambito applicativo
La disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari.
La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari, purché costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di un altro organo competente per legge.
Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha, poi, escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”).
La disciplina della trasformazione in crediti d’imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale stock è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta.
17. Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU
Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Decorrenza
In assenza di un’espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall’1.1.2019, vale a dire dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti “solari”.
18. Modifica del regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni
Viene modificato il regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 – 4 e 8 – 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.
Disciplina applicabile ai fini IRES
Dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR, come modificato, da ultimo, dall’art. 16 co. 1 del DL 83/2015):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie) verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
Prima delle modifiche introdotte dal DL 83/2015, invece, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, erano deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi.
In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti “solari”), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
- l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018;
- il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024;
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Disciplina applicabile ai fini IRAP
Dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97, come modificati, da ultimo, dall’art. 16 co. 6 del DL 83/2015):
- in capo agli intermediari finanziari e alle altre società finanziarie, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti “solari”), le predette rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare (art. 16 co. 9 del DL 83/2015).
L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
- l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018;
- il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024;
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Novità della legge di bilancio 2019
Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della predetta quota del 10%, originariamente spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti “solari”), è differita al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti “solari”).
Per il 2018, quindi, i soggetti in esame possono dedurre soltanto le svalutazioni e le perdite su crediti “correnti” in base alla disciplina “a regime” (sopra illustrata), ma non la quota di competenza delle svalutazioni e delle perdite su crediti “pregresse”.
Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2018
Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti “solari”), non si tiene conto della novità in esame.
19. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9
Viene stabilito che, ai fini IRES e IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti, previsto dall’IFRS 9 (§ 5.5), iscritti in bilancio in sede di prima adozione dello stesso IFRS, sono deducibili per:
- il 10% del loro ammontare, nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 (2018, per i soggetti “solari”);
- il restante 90%, in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi (vale a dire, dal 2019 al 2027, per i soggetti “solari”).
Entrata in vigore dell’IFRS 9
L’IFRS 9 si applica a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci l’1.1.2018 o successivamente.
Soggetti interessati
La novità interessa i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 106 co. 3 del TUIR, vale a dire:
- gli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie);
- le assicurazioni, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati.
Decorrenza
In deroga all’art. 3 della L. 212/2000, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della medesima legge, cioè precedenti al 2019, per i soggetti “solari”.
20. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali
Viene concessa la facoltà di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS ai soggetti in precedenza obbligati all’utilizzo di detti principi, ove i loro titoli non siano quotati in un mercato regolamentato.
Più in particolare, viene modificato il DLgs. 28.2.2005 n. 38 (c.d. “decreto IAS”), che individua:
- da un lato, i soggetti obbligati a redigere il bilancio d’esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali (società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, società di partecipazione finanziaria mista italiane, SIM, capogruppo di SIM, SGR, società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del TUB e loro controllanti, agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, imprese di assicurazione);
- dall’altro lato, i soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio (società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS, società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle precedenti, società incluse nel medesimo bilancio consolidato, società diverse dalle precedenti e non incluse in un bilancio consolidato).
Sono, invece, escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS (sia per obbligo, che per facoltà) le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
Decorrenza
I predetti soggetti, in precedenza obbligati ad adottare i principi IAS/IFRS, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio precedente all’1.1.2019 e, quindi, dall’esercizio 2018 (per i soggetti “solari”).
21. Enti di interesse pubblico – Informativa di carattere non finanziario
Vengono ampliate le informazioni di carattere non finanziario che devono essere fornite dagli enti di interesse pubblico (ovvero società quotate, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione) di grandi dimensioni e dagli enti di interesse pubblico che siano società madri (cioè siano tenute alla redazione del bilancio consolidato) di un gruppo di grandi dimensioni.
Ai sensi del DLgs. 30.12.2016 n. 254, tali soggetti devono, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2017, redigere annualmente, su base individuale e consolidata, la Dichiarazione di carattere non finanziario, la quale “copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa” e può essere contenuta nella Relazione sulla gestione oppure può costituire una relazione distinta.
La Dichiarazione descrive almeno:
- il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati (DLgs. 231/2001);
- le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
Viene ora ampliato il contenuto della suddetta Dichiarazione di carattere non finanziario, che deve descrivere, oltre alle informazioni sopra riportate, anche “le modalità di gestione” dei principali rischi connessi ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
22. Entità consolidante dei gruppi bancari cooperativi
Viene introdotto il co. 2-bis nell’art. 38 del DLgs. 136/2015 (relativo all’obbligo di redazione del bilancio consolidato), prevedendo che nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all’art. 37-bis del DLgs. 385/93 (TUB), la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate, in virtù del contratto di coesione, costituiscono un’unica entità consolidante.
23. Interessi passivi sostenuti da società immobiliari
Vengono ripristinate le disposizioni agevolative che consentono di non assoggettare ai limiti di deducibilità contenuti nell’art. 96 del TUIR (legati all’ammontare degli interessi attivi e del ROL) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione.
Tali disposizioni agevolative erano state soppresse dal 2019 a seguito del recepimento della direttiva 2016/1164/UE e, pertanto, a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2019 continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità.
24. Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali
Viene abrogata la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall’art. 6 del DPR 601/73, per:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero personalità giuridica.
Decorrenza
In mancanza di una norma di decorrenza specifica, l’abrogazione dovrebbe decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”).
Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES relativi al 2019
Ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”), occorre considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria del 24%.
25. Enti del Terzo settore – Fondazioni ex IPAB
Viene introdotta la nuova lett. b-bis) al co. 3 dell’art. 79 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in base alla quale si considerano non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi sanitari e prestazioni socio-sanitarie se svolte da fondazioni delle ex IPAB, a condizione che:
- gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria;
- non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
Le suddette agevolazioni si applicano nei limiti del regime “de minimis”.
26. Attività decommercializzate – Ampliamento
Viene esteso l’ambito applicativo dell’art. 148 co. 3 del TUIR alle attività svolte da “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”.
27. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Riapertura
Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.
Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.
A tal fine, occorrerà che entro l’1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva
La proroga in argomento incrementa l’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell’8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:
- l’aliquota dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
- l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
- l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 del TUIR.
28. Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni
Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:
- viene estesa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali;
- viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dal 2021.
Cedolare secca e immobili commerciali
La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:
- classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
- di superficie non superiore a 600 metri quadrati.
Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l’applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale.
Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni;
- produttivi di redditi fondiari.
Contratti stipulati nell’anno 2019
La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall’1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.
Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
Aliquota
La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall’intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019.
Modifica della misura dell’acconto
Viene modificata la misura dell’acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.
La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l’imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.
29. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche
Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Misura differenziata in base alla tipologia di costi
Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.
In particolare, la misura del 50% si applica per:
- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Tetto massimo
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Spese per materiali e forniture
L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
Obblighi di certificazione
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.
Relazione tecnica
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Decorrenza
Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’agevolazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”).
Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”).
Norma interpretativa
Con riferimento all’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
30. Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.
Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione.
Piccole imprese
Alle piccole imprese l’agevolazione spetta:
- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Medie imprese
Per le medie imprese, l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Grandi imprese
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.
31. Abrogazione del credito d’imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti
Viene abrogato l’art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti “solari”), ha concesso un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.
Decorrenza dell’abrogazione
Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.
Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l’1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d’imposta che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”) e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo (dunque, dal periodo d’imposta 2020, per i soggetti “solari”).
32. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, viene precisato che l’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis”.
33. Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. “Sport bonus”)
Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta, di cui all’art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Erogazioni liberali agevolabili
Possono beneficiare dell’agevolazione le erogazioni liberali:
- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Misura dell’agevolazione
Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:
- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.
Disposizioni attuative
Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
34. Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
Viene introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d’impresa.
Erogazioni liberali agevolabili
Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:
- in denaro;
- nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”);
- per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;
- anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:
- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.
Disposizioni attuative
Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
35. Detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative – Incremento
Viene previsto l’incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all’art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.
In particolare, con riferimento al 2019:
- viene incrementata dal 30% al 40% l’aliquota dell’agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up innovative;
- viene introdotta un’aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.
Autorizzazione della Commissione europea
Tali disposizioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.
36. Voucher manager
Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.
Ambito oggettivo
Sono oggetto dell’agevolazione l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Ambito temporale
Il voucher è riconosciuto per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti “solari”.
Misura dell’agevolazione
Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta agevolato:
- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 40.000,00 euro.
Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta:
- in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 25.000,00 euro.
In caso di adesione a un contratto di rete di cui all’art. 3 del DL 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:
- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.
37. Nuova Sabatini – Rifinanziamento
Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di:
- 48 milioni di euro per il 2019;
- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- 48 milioni di euro per il 2024.
Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.
Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
38. Fondi di venture capital
I fondi di venture capital sono fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate.
La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno al venture capital, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Attraverso il fondo di sostegno al venture capital, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:
- di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) di cui all’art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;
- di uno o più fondi di venture capital come definiti dall’art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.
Regime agevolato per i venture capital
Per favorire l’accesso al venture capital e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l’art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.
In linea generale, il regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:
- l’esenzione dalle imposte sui redditi ex art. 73 co. 5-quinquies del TUIR, sul risultato di gestione conseguito;
- l’imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei proventi distribuiti dal fondo.
In deroga a quanto sopra riportato, l’art. 31 del DL 98/2011 prevede l’esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di venture capital.
Nuova definizione di venture capital
Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 31 del DL 98/2011, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di venture capital.
Vengono definiti fondi per il venture capital gli OICR residenti in Italia che investono almeno l’85% (prima era del 75%) del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:
- sperimentazione (seed financing),
- costituzione (start-up financing),
- avvio dell’attività (early-stage financing) o sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing),
e il residuo in PMI di cui all’art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del DLgs. 58/98.
Rispetto al regime precedente, poi, viene modificato il requisito che prevede l’esercizio di un’attività di impresa da parte della società destinataria dell’investimento da non più di 36 mesi. La legge di bilancio 2019 prevede che l’attività di impresa debba essere esercitata da meno di 7 anni (lett. e) del co. 3 dell’art. 31 del DL 98/2011).
39. Raccolta di capitale per le PMI
Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:
- integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l’art. 1 co. 5-novies del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme online che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
- attraverso l’introduzione del co. 1-ter nell’art. 100-ter del DLgs. 58/98, modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
40. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga detrazioni
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
41. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga detrazione
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
42. Proroga del c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018.
43. Proroga del c.d. “bonus verde”
È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
44. Concessione gratuita di terreni a giovani imprenditori agricoli
Viene prevista, a favore di determinati soggetti:
- l’assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all’alienazione o alla locazione;
- la concessione di un mutuo per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.
Immobili da assegnare
Potranno essere oggetto di assegnazione gratuita:
- una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 66 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1, ossia “terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti” ai sensi del DLgs. 85/2010 “nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio”, come individuati dal DM 20.5.2014;
- una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 3 del DL 20.6.2017 n. 91, ovvero i terreni agricoli abbandonati o incolti individuati dai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia affinché potessero essere dati in concessione a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene.
Soggetti beneficiari
I terreni agricoli in questione saranno assegnati gratuitamente a:
- nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021;
- società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.
Viene specificato che, per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del Titolo I del DLgs. 21.4.2000 n. 185, il quale reca misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
Durata dell’assegnazione
I terreni in questione saranno assegnati ai soggetti sopra individuati per un periodo non inferiore a 20 anni.
Mutuo gratuito per l’acquisto della prima casa
Viene previsto che ai nuclei familiari che accedono alla suddetta concessione di terreni sia concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.
Decreto attuativo
I criteri e le modalità di attuazione delle misure sopra illustrate saranno definiti con decreto interministeriale.
45. Regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche titolari di pensione estera
Viene introdotto un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia (nuovo art. 24-ter del TUIR).
Decorrenza
In mancanza di una norma di decorrenza specifica, il nuovo regime dovrebbe trovare applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall’1.1.2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019).
Ove si ritenessero valide le indicazioni fornite con riferimento al regime dei c.d. neo-domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR, il nuovo regime potrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui il trasferimento di residenza sia avvenuto nel 2018 (nel rispetto delle ulteriori condizioni di legge), con esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019.
Requisiti soggettivi di accesso all’agevolazione
Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che:
- trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR), in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.
Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Redditi agevolati
Sono interessati i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero individuati mediante una lettura “a specchio” dei criteri previsti dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Caratteristiche dell’imposta sostitutiva
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali), calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Esclusione di Stati o territori esteri
Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con conseguente applicazione del regime ordinario e spettanza del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (la fruizione di tale credito sarebbe, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva).
Esenzione dall’obbligo di compilare il quadro RW e di versare l’IVIE e l’IVAFE
Per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esenzione dall’obbligo di compilare il quadro RW e di versare l’IVIE e l’IVAFE.
Esercizio e validità dell’opzione
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi cinque periodi d’imposta successivi.
Revoca e cessazione dell’opzione
L’opzione è revocabile dal contribuente (fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti) e cessa:
- laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti normativamente previsti o il venir meno degli stessi;
- in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti di legge.
La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
46. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta
In relazione all’aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta previsto dalla “clausola di salvaguardia” (art. 1 co. 718 lett. a) e b) della L. 190/2014) in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:
- la sterilizzazione dell’incremento per l’anno 2019;
- una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.
Aliquota IVA ordinaria
Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
- 25,2% a decorrere dall’1.1.2020;
- 26,5% a decorrere dall’1.1.2021.
Aliquota IVA ridotta
Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ridotta è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere dall’1.1.2020.
47. Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato – Estensione al coniuge superstite del comodatario
L’agevolazione ai fini dell’IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall’1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell’IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.
48. Proroga della maggiorazione TASI per l’anno 2019
I Comuni che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l’anno 2019 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.
Così, ad esempio, anche per l’anno 2019 e per la generalità degli immobili, l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può arrivare fino all’11,4 per mille.
49. Modalità di determinazione della TARI – Proroga dei coefficienti per l’anno 2019
In relazione alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, anche per l’anno 2019 i Comuni potranno:
- prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 per la determinazione della tassa rifiuti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;
- non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1, concernenti i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.
50. Mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali
Per l’anno 2019 non è stata prevista la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, come avvenuto negli anni 2016, 2017 e 2018.
51. Modifiche al regime dei PIR
Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall’1.1.2019 viene previsto che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo.
La predetta quota del 70% deve essere investita:
- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- e per almeno il 5% in quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE.
Inoltre, gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali devono essere emessi da PMI, come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea.
Disposizioni attuative
Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte dei PIR, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.
52. Imposta di registro – Retroattività della nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86
Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell’imposta di registro, applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell’1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all’1.1.2018.
Riqualificazione e abuso del diritto
Tale riqualificazione può essere operata facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000, ma non più a norma dell’art. 20 del DPR 131/86, atteso che quest’ultimo configura norma sull’interpretazione degli atti e che è stata riformulata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) esplicitando che l’interpretazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, deve essere operata “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 13.11.2018 n. 29084 e 26.1.2018 n. 2007) aveva ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, introdotta dalla legge di bilancio 2018, non potesse essere retroattiva, configurando norma innovativa. Con la legge di bilancio 2019 il legislatore sancisce espressamente la natura di norma di interpretazione autentica della nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, sancendo, quindi, la possibilità di applicarlo retroattivamente agli atti anteriori all’1.1.2018.
53. Novità in materia di imposta di bollo
La legge di bilancio 2019 interviene in materia di imposta di bollo con due diverse disposizioni:
- viene estesa l’esenzione da imposta di bollo per gli atti di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
- viene modificata (dal 2021) la misura dell’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dagli intermediari.
Esenzione da imposta di bollo fin dall’origine
Dall’1.1.2019, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato B, al DPR 642/72 dispone l’esenzione fin dall’origine dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1.8.2018 n. 18 (§ 8), l’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, trova applicazione anche a seguito della riforma del Terzo settore, con riferimento a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, mentre, con riferimento agli enti del Terzo settore, è stata “sostituita” dalla più ampia previsione di cui all’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017.
Misura dell’acconto
Viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale (ai sensi dell’art. 15-bis del DPR 642/72) sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno. A seguito della modifica, l’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale è dovuto nella misura seguente:
- 95% per il 2019 e il 2020 (per tali anni la misura resta invariata);
- 100% dal 2021.
54. Misura del canone RAI
La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui (medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018).
55. Sterilizzazione aumento accise carburanti per il 2019
Viene eliminato l’aumento, previsto dall’art. 19 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 a decorrere dall’1.1.2019, delle aliquote di accisa:
- sulla benzina e sulla benzina con piombo;
- sul gasolio utilizzato come carburante.
L’aumento era stato disposto a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione dell’ACE (aiuto alla crescita economica).
56. Accise in materia di autotrasporto
Deve intendersi implicitamente abrogato l’art. 1 co. 234 secondo periodo della L. 190/2014, il quale aveva stabilito che si applicasse a decorrere dall’1.1.2019 la prevista riduzione del 15% del credito d’imposta relativo all’aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà dunque applicazione.
57. Accise sulla birra e birrifici artigianali di minori dimensioni
Viene modificata l’aliquota di accisa sulla birra e si introduce una riduzione dell’imposizione per i birrifici artigianali di minori dimensioni.
Aliquota di accisa sulla birra
A decorrere dall’1.1.2019, l’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in misura pari a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.
Birrifici artigianali di minori dimensioni
Viene stabilito che, di regola, nei birrifici artigianali aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri:
- il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento;
- alla birra realizzata si applica l’aliquota di accisa prevista, ridotta del 40%.
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.