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La Corte di cassazione con la sentenza 25485 del 10 ottobre scorso ha sottolineato che, ai fini dell’operatività del meccanismo del plafond IVA, è del tutto irrilevante il momento di registrazione della eventuale nota di variazione che rettifica l’operazione originaria, dovendosi fare riferimento solamente all’anno in cui l’operazione stessa si è realizzata.

In particolare, nella fattispecie oggetto del contenzioso, la contribuente aveva emesso fatture senza applicazione dell’imposta previa presentazione di regolare dichiarazione di intento. Tuttavia, a causa di una integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo, le fatture sono state oggetto di rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione in base all’articolo 26 del Dpr 633/72; la stessa è stata emessa senza applicazione dell’imposta in seguito ad una nuova dichiarazione d’intento presentata in detto anno successivo.

In epoca successiva alla rettifica dei prezzi della merce ceduta, la dichiarazione d’intento era stata revocata, con la conseguenza dell’impossibilità di far rientrare la rettifica del prezzo nell’anno di effettuazione dell’operazione originaria. L’acquirente si è quindi avvalso del plafond relativo all’anno successivo e della nuova dichiarazione di intento onde beneficiare nuovamente della non applicazione dell’imposta.

La Suprema corte ha confermato la sentenza di merito non condividendo l’operato del contribuente e affermando che deve prevalere l’anno di registrazione dell’operazione originaria.

La disposizione si presta tuttavia a facili elusioni, in quanto il soggetto vicino al raggiungimento del plafond potrebbe limitarsi ad emettere e registrare una fattura per un importo inferiore a quello dovuto e poi procedere, l’anno successivo, a registrare una modificazione di prezzo ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA, beneficiando dell’esenzione conseguente al nuovo plafond disponibile.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta univocamente espresso nel ritenere che, ai fini della formazione del plafond, va considerata l’operazione originariamente registrata.

Nella sentenza in commento la Suprema corte ha enunciato un principio di diritto secondo cui in tema di IVA e con riferimento al regime di non applicazione dell’imposta, ai fini della verifica del rispetto del plafond annualmente previsto per usufruire dell’agevolazione, si deve fare affidamento all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria e non alle modifiche apportate alla predetta fattura, nel rispetto della procedura di variazione di cui all’articolo 26 del decreto IVA.