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Con riguardo a due società che hanno aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72), nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 449 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti circa gli effetti sul credito IVA annuale del versamento rateizzato dell’imposta periodica omessa.

L’art. 30 del DPR 633/72 prevede che l’importo del credito IVA annuale sia pari alla differenza fra l’imposta periodica versata e quella dovuta.

Sulla base di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nella determinazione del credito IVA da indicare nel rigo VW33 della dichiarazione annuale (modello IVA 2019 per il 2018) non vanno considerati i versamenti periodici omessi, ma solo l’IVA periodica versata, anche a seguito delle comunicazioni di irregolarità previste dall’art. 54-bis del DPR 633/72. In quest’ultima situazione, se i versamenti sono effettuati in forma rateale occorre considerare solo la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

In caso di rateazione del versamento dell’IVA periodica omessa risultante da un controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/72, il relativo credito:

  • si costituisce nel momento e nella misura in cui sono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni;
  • potrà essere indicato in un apposito campo della dichiarazione annuale IVA relativa a ciascuno degli anni interessati.