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Con la risposta a interpello 31.10.2019 n. 458, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di registro applicabile alla clausola, inserita in un contratto preliminare di vendita, con cui le parti convengono che la consegna dell’immobile dovrà avvenire entro un certo termine successivo alla stipulazione del rogito.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la pattuizione di consegna differita del bene non è un negozio ulteriore alla vendita, ma costituisce una modalità di adempimento dell’obbligazione di consegna, che sussiste in capo al venditore per il solo fatto di aver concluso il contratto di vendita.

In quanto obbligo meramente esecutivo, la clausola di consegna differita non sconta l’imposta di registro.

Essa, infatti, non può essere configurata come un comodato e l’imposta non è dovuta in misura fissa ex art. 5 della Tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86.

La clausola in oggetto era, peraltro, priva degli elementi che caratterizzano il comodato, in quanto non vi sono riferimenti alla determinazione della durata del contratto, né all’obbligo di restituzione dell’immobile da parte del comodatario.