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Il nuovo Codice della crisi d’impresa incide profondamente anche sui doveri, sui poteri e sulle responsabilità del collegio sindacale o del sindaco unico, e di conseguenza sul concreto funzionamento dell’organo di controllo.

A livello di Codice civile (sono ben 17 gli articoli più o meno incisivamente modificati) si segnalano, in particolare, le seguenti novità, già in vigore dal 16 marzo 2019:

  • con le modifiche dell’art. 2477 comma 2 c.c. si rende obbligatorio nominare il sindaco unico (o collegio sindacale), in alternativa al revisore, in srl di minori dimensioni rispetto al passato, rendendone al tempo stesso meno frequenti le ipotesi di cessazione;
  • attraverso l’introduzione ex novo del comma 6 dell’art. 2477 c.c., che richiama l’applicabilità dell’art. 2409 c.c., si consente ora a tutti i sindaci delle srl, nel caso di gravi irregolarità degli amministratori, di ricorrere al controllo giudiziario;
  • a mezzo dei modificati commi 1 degli artt. 2475 c.c., nelle srl, e 2380-bis c.c., nelle spa, si obbliga l’organo di controllo a verificare non solo l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società ma altresì a monitorare che tale sistema sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  • infine, prevedendo tramite il nuovo art. 2475 comma 6 c.c. il richiamo all’art. 2381 c.c., i sindaci delle srl dovranno accertare, nelle partecipazioni ai CdA, che le riunioni dell’organo amministrativo avvengano sulla base informativa, organizzativa e con la formalizzazione propria delle spa. In questi casi, nei CdA che hanno conferito deleghe si dovrà verificare il flusso informativo dai delegati ai deleganti richiesto almeno semestralmente dall’art. 2381 comma 5 c.c.

Il Codice della crisi (in vigore dal prossimo 15 agosto 2020) consentirà (e in certi casi obbligherà) al collegio sindacale (o al sindaco unico) di:

  • ricevere dalle banche e altri intermediari finanziari le comunicazioni effettuate dalle stesse ai clienti in tema di variazioni o revoche degli affidamenti (art. 14 comma 4 del DLgs. 14/2019);
  • attivarsi nei casi di fondati indizi di crisi, individuabili sulla base di indici trimestrali elaborati dal CNDCEC per segnalare detti indizi all’organo amministrativo al fine di incoraggiare gli amministratori a riferire all’organo di controllo le soluzioni individuate e le iniziative intraprese;
  • valutare le misure necessarie al superamento della crisi elaborate dall’organo amministrativo e, in caso di risposta inadeguata (o mancante) dell’organo gestorio, darne pronta segnalazione all’OCRI;
  • proporre autonomamente (e anche questa è una novità assoluta rispetto all’attuale legge fallimentare) al Tribunale competente domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società.

A livello operativo sorgono diversi interrogativi quali, ad esempio, nel caso di perdita del patrimonio netto da parte della società il collegio sindacale potrà reagire con la segnalazione all’OCRI, ma la stessa fattispecie potrebbe costituire anche una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. A questo punto, il collegio dovrà procedere ai sensi del Codice della crisi, del codice civile, o utilizzare entrambi i poteri di reazione?

Oppure, nel caso di presenza del revisore esterno e di segnalazione all’OCRI, come dovranno coordinarsi l’organo interno alla società e il revisore? La segnalazione andrà effettuata da entrambi?

Nel caso in cui venga nominato un amministratore unico, gli indicatori trimestrali dovranno essere descritti da specifica determina dello stesso? Sarà potere del collegio sindacale pretenderla?

A queste ed altre domande sarà necessario trovare risposte nei prossimi mesi, anche attraverso una rivisitazione delle norme di comportamento del collegio sindacale.