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Con il comunicato congiunto del 24.12.2018, l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito indicazioni circa le modalità attraverso le quali i Gruppi IVA possono adempiere gli obblighi previsti ai fini doganali e ai fini della disciplina in materia di accise.

Ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del DPR 633/72, i soggetti passivi che, in presenza dei requisiti, optano per la costituzione del Gruppo IVA, vengono considerati come un unico e autonomo soggetto passivo ai fini dell’imposta.

Il Gruppo IVA è dunque dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.

Dal punto di vista operativo, le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono né cessate né sospese.

Con il comunicato del 24.12.2018 viene chiarito che, a partire dall’1.1.2019, per i soggetti che aderiscono a un Gruppo IVA, le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate dai singoli partecipanti al Gruppo.

Permane infatti in capo a questi ultimi la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale (es. AEO). Pertanto, nell’ambito della casella 8 del DAU il singolo partecipante al Gruppo IVA dovrà indicare il proprio codice EORI.

Tuttavia, al fine di assicurare il collegamento tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo e quelle riconducibili al Gruppo IVA, occorrerà indicare:

  • nella casella 44 del DAU, il codice documento 05DI;
  • nel campo identificativo del DAU, il numero di partita IVA del Gruppo.

L’unicità soggettiva del Gruppo IVA non esplica effetti ai fini delle accise, permanendo in capo all’esercente l’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione, sia quelli connessi con la circolazione dei prodotti.

Il comunicato del 24.12.2018 chiarisce, inoltre, le modalità di presentazione delle dichiarazioni d’intento per l’acquisto di beni o servizi in sospensione d’imposta da parte del Gruppo IVA.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19 ha ammesso la possibilità che la dichiarazione di intento sia trasmessa, alternativamente, dal Rappresentante di gruppo o dai singoli partecipanti, precisando però che, in quest’ultima ipotesi, occorre indicare sia il codice fiscale del singolo, sia il numero di partita IVA del Gruppo.

Con il comunicato del 24.12.2018 si rende noto che tale modalità di trasmissione della dichiarazione non sarà operativa fino all’implementazione dell’apposito software. Pertanto, dall’1.1.2019, in via provvisoria, i Gruppi IVA potranno trasmettere i dati delle lettere d’intento indicando nei campi “Codice fiscale” e “Partita IVA” il numero di partita IVA del Gruppo.