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Con la risposta a interpello 1.7.2019 n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento delle prestazioni rese tra soggetti partecipanti al medesimo Gruppo IVA.

Le operazioni effettuate fra soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA sono irrilevanti ai fini dell’imposta ai sensi dell’art. 70-quinquies del DPR 633/72, per cui le stesse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale, anche se restano fermi gli obblighi di rilevazione ai fini delle imposte dirette.

Le operazioni poste in essere da un membro del Gruppo IVA nei confronti di una società esclusa dal Gruppo assumono rilevanza ai fini IVA. Esse si considerano effettuate dal Gruppo medesimo come soggetto unitario.

Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti ai fini IVA con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diviene esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo.

Nel caso di un Gruppo costituito con effetto dall’1.1.2019:

  • sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni infragruppo per le quali l’imposta è divenuta esigibile a partire da tale data;
  • si considerano effettuate dal Gruppo, come soggetto unitario, le prestazioni rese nei confronti di un soggetto escluso, divenute esigibili dall’1.1.2019.