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Con la risposta a interpello 25.1.2019 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla condizione della destinazione a categorie di dipendenti delle erogazioni liberali legate al welfare aziendale ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. f) del TUIR.

Nel caso di specie, una società, gestita da un amministratore unico, si avvale di 12 dipendenti (un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), di un lavoratore in somministrazione a tempo determinato addetto alla sala e di uno stagista anch’egli addetto alla sala.

La società intende definire un “piano welfare”, mediante uno specifico regolamento aziendale, riconoscendo:

  • agli addetti alla sala, un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata;
  • all’amministratore unico e al direttore di sala, l’assistenza domiciliare ai familiari e la frequenza a un corso privato di lingua per i figli.

L’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, l’utilizzazione dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12, per le finalità di cui al co. 1 dell’art. 100 del TUIR.

Ai fini dell’applicabilità di tale norma, le opere e i servizi devono quindi:

  • essere messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti;
  • riguardare esclusivamente erogazioni in natura (e non erogazioni sostitutive in denaro);
  • perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Considerando che nella fattispecie in esame i servizi welfare non sono offerti alla generalità dei dipendenti della società (essendo esclusi gli addetti alla cucina e l’addetto alla cassa), occorre verificare che i destinatari dei benefit costituiscano o siano inquadrabili in una “categoria di dipendenti”.

L’espressione “categoria di dipendenti”, come più volte affermato dall’Amministrazione finanziaria, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte, ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte dei lavoratori addetti alla sala, che configurano una “categoria di dipendenti”.

Inoltre, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente viene riconosciuto anche all’addetto alla sala titolare di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nonché allo stagista addetto alla sala titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’amministratore unico della società e il direttore di sala non configurano invece una “categoria di dipendenti” e, conseguentemente, non possono essere destinatari del regime esentativo di cui all’art. 51 co. 1 lett. f) del TUIR.

Con particolare riferimento all’amministratore unico, viene precisato che non sussiste il requisito della subordinazione. Il ruolo di dipendente si confonde, infatti, con quello di amministratore, mancando il necessario rapporto di alterità tra le parti che ne definisce i compiti e le responsabilità.

In relazione al reddito d’impresa, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il regolamento aziendale non sia modificato in peius a danno dei lavoratori nel periodo di vigenza dello stesso, sono deducibili ai sensi dell’art. 95 del TUIR:

  • gli oneri relativi al check-up cardiaco riconosciuto alla categoria dei dipendenti addetti alla sala, previsto nella bozza di regolamento;
  • gli oneri sostenuti in relazione ai benefit riconosciuti all’amministratore e al direttore di sala, in quanto spese che costituiscono la retribuzione dei soggetti destinatari e che, peraltro, concorrono a formare il reddito dei predetti soggetti.