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L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.3.2019 n. 5, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di scomputare le eccedenze ACE dai maggiori imponibili definiti in sede di accertamento con adesione e in relazione alle modalità di riconoscimento di tale eccedenza.

Fermo restando che la normativa e la prassi non contemplano né vietano la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti, le indicazioni operative della circolare in commento si ispirano alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, in ragione delle analogie sussistenti in relazione ai criteri di utilizzo.

Viene altresì precisato che, pur richiamando per analogia il regime delle perdite, è necessario tenere in considerazione le differenze dettate dalla disciplina di riferimento in materia di ACE.

Tra i principali chiarimenti si segnalano i seguenti:

  • l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente;
  • in presenza di perdite, lo scomputo dell’eccedenza ACE può abbattere solo la parte del maggior imponibile che eccede le perdite;
  • in caso di consolidato, la consolidata (o la consolidante per i redditi propri) è l’unico soggetto legittimato a richiedere l’utilizzo dell’eccedenza di ACE per abbattere i maggiori imponibili accertati con l’atto unico.