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La L. 11.2.2019 n. 12, che ha convertito il DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”), ha previsto un ampliamento dei beneficiari della rottamazione dei ruoli del DL 119/2018, del saldo e stralcio e della definizione agevolata per le risorse proprie dell’Unione europea.

L’art. 1-bis co. 1 lett. a) del DL 135/2018 ha esteso la rottamazione dei ruoli per il periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 anche per i soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

I beneficiari devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2019,
  • nel numero massimo di 10 rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: prima rata con scadenza 31.7.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Occorre presentare domanda entro il 30.4.2019, sui modelli che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad aggiornare.

Nel caso in cui i debitori abbiano già pagato entro il 7.12.2018, essi accedono d’ufficio alla ridilazione del debito. Le rate, in quest’ultimo caso, non vengono spalmate dal luglio 2019 al 2021, ma dal luglio 2019 al 2023.

Per i debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, per i quali venga successivamente riscontrato il difetto dei requisiti per il riconoscimento di grave difficoltà economica, l’agente della Riscossione avverte che i debiti inseriti nella dichiarazione sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

La novità interessa, in base a quanto previsto dall’art. 1-bis co. 2 del DL 135/2018, le persone fisiche e i debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del DL 119/2018.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 30.11.2019;
  • in 17 rate, di cui la prima entro il 30.11.2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già presentata domanda di rottamazione, ma non risultino pagate, entro il 7.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.11.2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

L’art. 1-bis co. 1 lett. b) del DL 135/2018 modifica l’art. 5 del DL 119/2018, che estende la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di ‘‘risorse proprie tradizionali’’ dell’Unione Europea (dazi doganali) e di IVA riscossa all’importazione.

Viene previsto il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute con scadenza il 30.9.2019; la seconda rata scade il 30.11.2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.