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Con la risposta a interpello 27.12.2018 n. 130, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di detassazione dei premi di risultato, chiarendo che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 1 co. 182 – 190 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’aliquota sostitutiva del 10% trova applicazione solo sui premi erogati in ragione di un risultato incrementale (di produttività, redditività, ecc.) conseguito dall’azienda rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione dei premi medesimi.

Nel quesito posto da una società si evidenzia che, secondo quanto previsto con un apposito accordo aziendale stipulato con le rappresentanze sindacali, il premio di risultato doveva essere determinato in base ai risultati conseguiti nel triennio 2017-2019. Nell’oc­casione, erano stati stabiliti 4 criteri base, ovvero:

  • l’efficienza aziendale;
  • lo scarto complessivo;
  • il fatturato azienda;
  • l’assenteismo individuale.

L’accordo di secondo livello proseguiva poi con la descrizione dei parametri in base ai quali poteva dirsi raggiunto l’obiettivo e, per il solo anno 2017, le parti avevano concordato che l’importo del premio relativo ai tre parametri di efficienza aziendale, scarto complessivo e fatturato azienda, non potesse essere inferiore a 800,00 euro lordi a dipendente.

Dopo aver illustrato la predetta fattispecie, riferendosi al premio relativo all’anno 2017, la società istante sostiene che la tassazione agevolata con aliquota del 10% debba trovare applicazione limitatamente alla somma di 700,00 euro, in quanto corrispondente ai criteri variabili indicati nell’accordo, mentre la residuale somma di 100,00 euro deve essere tassata secondo le aliquote ordinarie, in quanto costituisce l’integrazione spettante, in ogni caso, a ciascun dipendente per il raggiungimento del minimo garantito previsto (800,00 euro).

Nel richiedere all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi ricorrano le condizioni per l’applicazione, in favore dei propri dipendenti, del regime agevolativo previsto per i premi di risultato dalla legge di stabilità 2016, la società fa presente come siano stati dettagliati i citati 4 parametri, fornendo precise tabelle con metodi di calcolo oggettivi e facilmente individuabili, ed evidenzia come sia altresì soddisfatto il requisito della variabilità, in quanto l’entità del premio segue il raggiungimento o meno degli obiettivi puntualmente fissati nell’accordo stesso.

Nel giustificare il parere negativo, l’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, oltre alla disposizione agevolativa in commento, va considerato quanto indicato all’art. 2 del DM 25.3.2016, laddove si è inteso:

  • definire i “premi di risultato” come somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • individuare – con una elencazione esemplificativa – alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Con l’occasione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la variabilità dei premi non va intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’ac­cordo aziendale o territoriale, bensì come incertezza nell’erogazione del premio, dal momento che l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla c.d. “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato erogati in ragione dell’incre­mento di produttività, redditività, ecc., verificata al termine del periodo congruo ovvero di maturazione del premio, escludendo dal regime agevolativo le singole voci retributive.

In pratica, non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Invece, esaminando la fattispecie posta nel quesito, si evince che l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al predetto conseguimento di un risultato incrementale, bensì è ancorata al raggiungimento di parametri stabili, fissati nel contratto aziendale.

In conclusione, per l’Agenzia delle Entrate il premio di risultato indicato nella fattispecie in esame non può fruire del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015.