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La definizione dei verbali di constatazione presuppone un verbale consegnato al contribuente entro il 24.10.2018, formato dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, e comporta l’accettazione intera dei rilievi, con stralcio delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 472/97 e degli interessi.

Per aderire alla sanatoria è necessario presentare, entro il 31.5.2019, la dichiarazione concernente l’imposta di riferimento (modello UNICO/REDDITI, IVA, IRAP, 770) ed effettuare il versamento di tutte le somme o della prima rata (per i codici tributo, vedasi la ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2019 n. 8). L’avviso di accertamento o l’invito strumentale all’adesione notificati entro il 24.10.2018 precludono la definizione.

Nella circ. 9.4.2019 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ritiene che siano definibili le sole violazioni che danno luogo a sanzioni contestate unitamente all’accertamento (dichiarazione omessa/infedele, unitamente alle prodromiche violazioni su contabilità e fatturazione).

In modo censurabile, si afferma che sono escluse le violazioni che darebbero luogo a liquidazione automatica ed a controllo formale della dichiarazione (anche le menzionate sanzioni, a ben vedere, sono “irrogabili” ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 472/97).

Sono oggetto di definizione le annualità non decadute al 31.12.2018, tenendo in considerazione sia il raddoppio dei termini per investimenti/attività esteri non dichiarati nel quadro RW (art. 12 co. 2-bis e 2-ter del DL 78/2009) sia il raddoppio dei termini per violazioni penali (art. 1 co. 132 della L. 208/2015).

Come già chiarito nel provv. 23.1.2019 n. 17776, il contribuente può scegliere quante e quali annualità definire, ma, all’interno dell’anno che si definisce, bisogna sanare tutte le violazioni constatate per ogni tributo.

Se c’è stato un accertamento su un tributo o su un anno oggetto del verbale, il contribuente può definire gli altri.

Vanno definiti tutti i rilievi presenti nel verbale che consentono al contribuente di determinare i maggiori imponibili e/o le imposte.

Pertanto, non possono essere recepite le segnalazioni all’organo accertatore, ad esempio in tema di abuso del diritto, fattispecie che, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, prevede un contraddittorio preventivo tra contribuente ed ente accertatore.

I rilievi che, mediante provvedimento formale (avviso di accertamento o autotutela in diminuzione), non sono stati recepiti dall’Agenzia delle Entrate non vanno, a loro volta, sanati.

La dichiarazione, al fine di consentire l’abbinamento con il verbale, va presentata barrando la casella “Correttiva nei termini”, anche se si tratta di dichiarazione omessa.

Bisogna, dal punto di vista operativo, integrare la dichiarazione originariamente presentata con i maggiori imponibili e/o le maggiori imposte, tenendo sempre in considerazione le deduzioni dal reddito e le detrazioni d’imposta.

Se emerge un minor credito, è necessario ridurne l’entità anche nelle dichiarazioni successive, ravvedendo la violazione da dichiarazione inesatta (artt. 8 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97).

Ove il verbale evidenzi una minor perdita, è necessario presentare, sempre entro il 31.5.2019 e barrando la casella “Correttiva nei termini”, le dichiarazioni degli anni successivi ove la perdita è stata utilizzata a scomputo dei maggiori imponibili.