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Con la risposta a interpello 14.11.2019 n. 485, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’agevolabilità, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, dei costi sostenuti per il personale “distaccato” presso una consociata.

Si chiedeva se siano agevolabili i costi sostenuti dalla società per remunerare un’unità di personale tecnico impiegata in attività di ricerca e sviluppo, dal 14.5.2018 al 15.10.2018, in virtù di un contratto definito come di “distacco” da una “società consociata”.

Sulla base del contratto, nel caso di specie il lavoratore può considerarsi sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, posto che:

  • la società che utilizza l’unità di personale rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione;
  • nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all’utilizzatore dell’unità di personale beneficiario della prestazione.

Pertanto, il costo del personale sostenuto dalla società istante può rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (fermo restando il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti ai fini dell’agevolazione).