Con la circ. 15.2.2019 n. 38584, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di certificazione della documentazione contabile ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2018 per i soggetti “solari”), il legislatore ha stabilito che:
- sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
- l’adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
- Non essendo stabilito dalla norma un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il suddetto documento:
- può essere redatto in forma libera;
- deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.
La circolare in commento precisa che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.