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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 febbraio 2019 n. 5311, ha affermato che il Centro di assistenza doganale (CAD) che opera in rappresentanza indiretta è sempre solidalmente responsabile con l’importatore, anche nel caso in cui la falsità delle fatture sia riscontrabile solo a seguito di indagini fiscali.

Gli spedizionieri doganali, iscritti all’albo professionale da almeno tre anni, possono costituire speciali società di capitali, abilitate a emettere dichiarazioni doganali, sia in rappresentanza diretta che indiretta, previa l’acquisizione e il controllo della documentazione, fornita dal proprietario della merce (art. 7 commi 1-septies e 1-octies del DL 417/91; DM 549/92).

Nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante compila la dichiarazione in nome e per conto dell’importatore, con la conseguenza che solo quest’ultimo assume il ruolo di dichiarante e responsabile dell’obbligazione doganale.

In generale, pertanto, il rappresentante diretto che abbia operato con la dovuta diligenza non assume nessuna responsabilità personale in ordine al pagamento dei dazi, ponendosi così al riparo da eventuali azioni di recupero a posteriori da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Nel caso di rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto altrui. Coloro che assumono la veste di rappresentante indiretto, siano essi spedizionieri, intermediari o CAD, accettano, in linea di principio, la responsabilità dell’obbligazione doganale, giacché agiscono per conto dell’importatore, ma assumono personalmente la veste di dichiarante (artt. 77, par 3, e 79, par. 3 del Regolamento Ue 952/2013 – “Codice doganale dell’Unione”, in sigla CDU).

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha affermato che, nonostante le irregolarità doganali potessero essere scoperte soltanto a seguito di indagini riservate agli organi di controllo fiscali, “la spendita, da parte del CAD, del proprio nome in qualità di dichiarante ai sensi dell’art. 201 CDC [ora, art. 77 del CDU. ndr] fa sì che la sua responsabilità sia perfettamente solidale con quella del mandante (importatore proprietario delle merci) e che tale responsabilità possa, quindi, essere fatta valere, come nella normale attività negoziale privatistica, nei confronti di terzi, fra cui sono comprese le Pubbliche Amministrazioni. (…) Appare, dunque, del tutto giustificato e in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte ritenere lo spedizioniere doganale professionale responsabile in solido con il debitore per il pagamento della pretesa erariale”.

La conclusione non è tuttavia del tutto condivisibile, in quanto, aderendo acriticamente a tale orientamento, lo schema della rappresentanza indiretta comporterebbe una corresponsabilità automatica e oggettiva dello spedizioniere doganale per ogni genere di contestazione, in violazione degli artt. 77, par. 3 e 79, par. 3 del CDU.

Tali disposizioni, infatti, nelle ipotesi di immissione in libera pratica e di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza, prevedono che il rappresentante risponda della maggiore imposta accertata soltanto ove sia dimostrata la consapevolezza (o la ragionevole consapevolezza) che la dichiarazione era errata.

Di conseguenza, lo spedizioniere doganale non dovrebbe essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con mandato, quando dalle stesse sia scaturita un’irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia tributaria e giudiziaria. Dunque, “il CAD non potrà essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili” (note Agenzia delle Dogane nn. 21138/2010 e 47763/2013 e circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2015).

La responsabilità dello spedizioniere doganale che agisce in rappresentanza indiretta, pertanto, non può essere automatica, ma occorrerebbe verificare, con riferimento al caso concreto, se la violazione contestata all’importatore rientra nel perimetro degli obblighi di controllo del dichiarante.