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Di seguito sono riepilogati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione al regime forfetario con le risposte a interpello 7.10.2019 n. 391, 8.10.2019 n. 398 e 9.10.2019 n. 400.

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2019 n. 391 ha ribadito che l’estromissione di beni strumentali operata dalle imprese individuali che hanno optato per il regime forfetario non genera plusvalenze imponibili, in quanto l’imposta sostitutiva prevista per i soggetti in regime forfetario si applica su una base imponibile che non comprende le plusvalenze.

Se il bene estromesso è un immobile non risulta, quindi, necessario ricorrere alle disposizioni agevolative contenute nell’art. 1 co. 66 della L. 145/2018.

In relazione alla causa di esclusione dal regime forfetario connessa al possesso di partecipazioni di controllo in srl, con la risposta a interpello 8.10.2019 n. 398, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di partecipazioni di minoranza, non può escludersi l’integrazione di un controllo di fatto nel caso in cui il socio e la srl intrattengano rapporti economici. In particolare, il controllo potrebbe desumersi dal fatto che il socio in regime forfetario risulti l’unico o il principale fornitore della società sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società.

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2019 n. 400, è stato precisato che l’eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario (es. nel 2017) e utilizzata in compensazione nel corso dell’anno successivo va assoggettata a tassazione nell’ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta, ossia nel quadro LM (anziché assoggettando detta somma a tassazione separata nel quadro RM, ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. n-bis) del TUIR).

A livello operativo, l’importo eccedente il dovuto e utilizzato in compensazione deve essere recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo (nell’esempio, nel 2018), indicandolo al rigo LM35. In sostanza, l’importo del credito INPS utilizzato in compensa-zione deve essere portato in riduzione dai contributi previdenziali deducibili indicati nel predetto rigo del modello REDDITI PF 2019.