Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466 è stato precisato che la cessione di una “lista clienti”, da parte di una società, è qualificabile, di regola, come “cessione di un singolo bene” e non come cessione di ramo d’azienda.
L’azienda è definita come “il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.).
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro, che:
- il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio e include, dunque, anche le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda;
- la cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quale “universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa” (es. C.M. 19.12.97 n. 320).
Alla luce di quanto sopra riportato circa la nozione di azienda, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che un portafoglio clienti possa, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, “in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva”.
Secondo la giurisprudenza nazionale e UE, infatti, la cessione di un pacchetto clienti può essere considerata come cessione di un ramo d’azienda solo quando il portafoglio clienti costituisce “un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva” (es. Corte di Giustizia 13.10.92 causa C-50/91 e Cass. 25.1.2002 n. 897). Sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati nell’istanza di interpello, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto sussistente tale situazione nel caso esaminato.
Tenuto conto della qualificazione sopra attribuita alla cessione del pacchetto clienti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a tale operazione:
- non è applicabile l’esclusione dal campo di applicazione IVA prevista per le cessioni di azienda e di rami d’azienda (art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72);
- si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86.