Con la risposta a interpello 7.12.2018 n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 83/2014 (“Art bonus”) sulle somme erogate per finanziare un progetto, risultate poi eccedenti e reinvestite in un diverso progetto.
Nella fattispecie, un’impresa ha stipulato con una Sovrintendenza una convenzione per un intervento di restauro, per il quale era prevista una determinata erogazione liberale da elargire in più tranche; l’impresa ha quindi dedotto le somme corrisposte ai sensi dell’art. 100 co. 2 lett. m) del TUIR.
La citata Sovrintendenza ha poi accettato che l’impresa finanziasse un diverso progetto di restauro, precisando che in tale donazione era compreso anche l’importo residuo che era destinato al precedente progetto.
L’Agenzia delle Entrate, alla luce del quadro normativo di riferimento e dell’assenza di un diritto alla restituzione dei fondi residui, non ha ritenuto possibile usufruire dell’“Art bonus” sulle somme già versate, eccedenti le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, essendo considerate acquisite a titolo definitivo dallo stesso, ferma restando la loro deducibilità ai sensi del suddetto art. 100 co. 2 lett. m) del TUIR.