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Un documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente analizzato la disciplina contabile delle attività per imposte anticipate soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione e riassorbimento nonché di eventuale eliminazione.

La necessità di rilevare la fiscalità differita deriva dall’esigenza di rispettare il principio di competenza economica e può comportare la rilevazione di differenze permanenti – che non generano fiscalità differita – differenze temporanee imponibili / deducibili che comportano l’iscrizione di passività per imposte differite o, alternativamente, attività per imposte anticipate.

La FNC, nell’analizzare in particolare queste ultime, descrive le ipotesi più ricorrenti in cui devono essere rilevate imposte differite attive e, tra gli aspetti più interessanti, vi sono le considerazioni relative alle condizioni necessarie per la rilevazione nella voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate” dello Stato patrimoniale. A supporto di tali considerazioni viene richiamato il principio contabile OIC 25 il quale stabilisce che le attività derivanti da imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio di prudenza, solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Tale ragionevole certezza è comprovata quando:

  • esiste una proiezione dei risultati fiscali della società in base alla quale si prevede di conseguire redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno o sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;

e/o

  • negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile o la copertura delle perdite fiscali, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.

Un indicatore significativo del fatto che potrebbe on essere disponibile un reddito imponibile futuro è l’esistenza di perdite fiscali non utilizzate; secondo la FNC, pertanto, la chiusura di uno o più esercizi con una perdita civilistica deve comportare l’assunzione di un comportamento particolarmente prudente con riferimento alla previsione di utili e, conseguentemente, di redditi imponibili.

Analogo comportamento prudente andrebbe inoltre tenuto, sempre secondo la FNC, nel caso di piani economici e finanziari previsionali con orizzonte temporale superiore ai 5 esercizi, che, nella maggior parte dei casi, non sono dotati di quel grado di attendibilità necessario per poter rilevare in bilancio le imposte differite attive. Inoltre, è necessario che venga svolta annualmente una valutazione delle attività per imposte anticipate per verificare, ai fini della loro recuperabilità, la sussistenza del requisito della ragionevole certezza del conseguimento di redditi imponibili futuri.

Nel caso tale requisito dovesse venire meno, il valore delle imposte differite attive rilevato in Stato patrimoniale andrà stornato con contropartita alla voce 20 di Conto economico.