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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.11.2018 n. 60, ha precisato che le erogazioni finanziarie infragruppo effettuate nel contesto del ripianamento delle perdite operative realizzate da una società al fine di garantire il rispetto del criterio di libera concorrenza (previsto in tema di prezzi di trasferimento) non possono essere qualificate come prestazioni di servizi ai fini IVA, né conseguentemente concorrere alla formazione della relativa base imponibile.

Affinché gli adeguamenti in questione possano incidere sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA, è necessario che:

  • vi sia un corrispettivo;
  • siano individuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si riferisce il corrispettivo;
  • esista un legame diretto tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e il corrispettivo.

Non essendo rilevabile, nel caso di specie, un legame diretto fra gli adeguamenti finanziari e le singole cessioni di beni, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è ravvisabile una variazione della base imponibile rilevante ai fini IVA.