tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Con la risposta ad interpello 5.10.2018 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità, per un esportatore abituale, di detrarre, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, l’IVA accertata a seguito di splafonamento e versata in esito ad un accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 del DL 546/92.

L’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente, da un lato, al cedente o prestatore di rivalersi nei confronti dei cessionari o committenti dell’imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, purché a seguito del pagamento dell’imposta stessa, delle sanzioni e dei relativi interessi; dall’altro, consente al cessionario o committente di detrarre l’imposta così addebitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

Nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate 35/2013 era stato precisato che, in ossequio al principio di neutralità del tributo, il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente spetta anche nelle ipotesi in cui il debitore d’imposta è individuato nel cessionario o committente, anziché, come ordinariamente previsto, nel cedente o prestatore, e dunque l’imposta accertata non è stata riaddebitata in via di rivalsa da quest’ultimo.

Tale ipotesi ricorre, fra l’altro, quando l’imposta accertata riguarda acquisti effettuati ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Infatti, l’art. 7 del DLgs. 471/97 dispone che, in caso di dichiarazione di intenti rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo ricade esclusivamente sui cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione medesima.

Ne consegue che, se l’esportatore abituale ha effettuato acquisti ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 oltre il limite del plafond disponibile e, a seguito di accertamento, ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, prescindendo dall’emissione dell’autofattura.

Con la risposta n. 28/2018, l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto alla detrazione IVA da parte dell’esportatore abituale anche nell’ipotesi in cui l’intero ammontare dell’imposta dovuta a seguito dello splafonamento, nonché delle sanzioni e degli interessi, siano stati versati in esito ad un accordo conciliativo sottoscritto ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 546/92.