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A partire dal 2018 si applica la tassa di registro fissa per le operazioni di conferimento di azienda con cessione di quote.

Secondo quanto previsto dal comma 87 della legge di Bilancio 2018, il quale modifica l’articolo 20 del Dpr 1321/86, la tassazione è da effettuarsi sulla base della natura e degli effetti del singolo atto senza dare alcun valore agli atti collegati.

Con tale previsione vengono superati i precedenti orientamenti giurisprudenziali che ritenevano di tassare con aliquota proporzionale le cessioni di azienda e gli atti concatenati di conferimento e vendita di partecipazioni.

Si trattava ad esempio del caso in cui la società Alfa S.r.l. conferiva in una newco il ramo aziendale e successivamente vendeva a Gamma S.r.l. le quote rappresentanti l’intero capitale della newco stessa, conferitaria.

L’operazione concatenata di conferimento aziendale e vendita di quote è da tempo ammessa in ambito di imposte sui redditi, l’articolo 176, comma 3 del TUIR stabilisce infatti che non è censurabile ai fini della norma antielusiva il conferimento d’azienda, in regime di neutralità o di affrancamento con imposta sostitutiva, seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute al fine di usufruire della esenzione Pex sulle plusvalenze realizzate

A partire dall’01 gennaio 2018, a discapito del filone giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni, la riscrittura dell’articolo 20 del Dpr 131/86 comporta che la tassazione del registro si effettua secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto registrato (e non “degli atti”) e sulla base degli elementi desumibili dall’atto stesso. Con una modifica all’articolo 53-bis si stabilisce poi che resta ferma anche per l’imposta di registro quanto previsto dalla norma anti abuso (articolo 10-bis, legge 212/00). Pertanto, per tutte le operazioni di conferimento d’azienda e successiva cessione di quote, potrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa e, tale comportamento, non potrà essere disconosciuto dal fisco.