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Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2018 n. 72, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del regime degli impatriati ex art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015 in caso di attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale.

Nel caso di specie, il soggetto:

  • è stato residente all’estero da maggio 2016, dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (che faceva parte del gruppo B);
  • da aprile 2016 è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C e dal 5.2.2018 dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D (società controllata per la maggioranza da B);
  • dall’1.8.2018 ha trasferito la residenza in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E, società facente anch’essa parte del gruppo D.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, è possibile accedere all’agevolazione data l’autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, non rilevando il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Resta fermo il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla disposizione agevolativa.