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Nelle operazioni di compravendita di partecipazioni, è necessario che i costi sostenuti dall’acquirente vengano classificati in base alla loro natura determinando diversi trattamenti contabili.

I costi sostenuti dall’acquirente possono consistere in costi accessori all’acquisto ma anche costi per il reperimento delle risorse finanziarie per gli acquisti a debito; trattasi ad esempio dei costi di intermediazione bancaria e finanziaria, gli oneri fiscali connessi all’erogazione dei finanziamenti, le spese di istruttoria.

Nelle operazioni di (merger) leveraged buy out in cui il soggetto che acquista la partecipazione nella target è controllato da un fondo di private equity, l’acquirente sostiene anche una ulteriore categoria di spese rappresentata dai costi addebitati dal gestore del fondo d’investimento per il supporto nell’attività di acquisto della partecipazione nella target.

Relativamente alla prima categoria – oneri accessori all’acquisto della partecipazione – con riferimento ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, l’articolo 2426, comma 1, Codice civile, stabilisce che tali oneri vanno ricompresi nel costo di acquisto quali costi direttamente imputabili all’operazione. Ai fini della capitalizzazione, in buona sostanza, deve trattarsi di oneri strettamente correlati alla fase di acquisto e necessari alla stessa.

Nella prassi, anche le spese sostenute per l’attività di due diligence sono oggetto di capitalizzazione nei casi in cui è verificabile l’oggettiva connessione delle stesse con le garanzie da negoziare con la controparte del contratto di acquisizione.

Al contrario, tutti i costi per i quali non sussistono i requisiti per la capitalizzazione devono essere imputati a conto economico nell’esercizio nel quale sono sostenuti.

Relativamente invece ai costi connessi al finanziamento relativo all’acquisto della partecipazione nella target, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015, in sede di prima rilevazione in bilancio del debito, taluni costi di transazione rilevano nell’ambito dell’adozione del criterio del costo ammortizzato mentre, nel caso di una microimpresa, si applica invece il criterio del valore nominale.