Ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice civile, inserito dal DLgs. 139/2015, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Tramite tali disposizioni viene riconosciuto, dal punto di vista normativo, il principio di rilevanza anche se già presente in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio, così come espressamente individuato nell’OIC 11 del 2005 tra i postulati del bilancio d’esercizio. È richiesto dalla norma di indicare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione. Non sono messi in discussione dal principio di rilevanza e rimangono pertanto fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Il nuovo documento OIC 11 definisce espressamente la rilevanza; un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese, sulla base del bilancio, dai destinatari primari dell’informazione di bilancio, ossia coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, quali investitori, finanziatori e altri creditori. Tale definizione, considerando la rilevanza nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, prende a riferimento la direttiva 2013/34/Ue, ma si distingue da essa in quanto individua degli utilizzatori “primari” dell’informazione di bilancio, introducendo dunque una gerarchia dei destinatari (mentre la direttiva parla genericamente di destinatari) e si riferisce alla rilevanza degli elementi facenti parte delle voci di bilancio rispetto allo stesso nel suo complesso (e non rispetto ad altre voci analoghe). Secondo l’OIC, inserendo una categoria di destinatari primari, si consente al redattore di definire più precisamente le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e di decidere con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Inoltre, l’OIC precisa che, per quantificare la rilevanza, si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. I fattori quantitativi considerano la dimensione degli effetti economici della transazione o di altre operazioni rispetto ai valori di bilancio, la cui identificazione per determinarne la rilevanza è un processo di valutazione che può cambiare a seconda del caso. I fattori qualitativi riguardano, per contro, caratteristiche peculiari dell’operazione o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio. Per quanto concerne l’informativa, il documento OIC 11 sottolinea che il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica informazione nella Nota Integrativa è costituito dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. L’inserimento delle specifiche in base alle quali la società ha dato attuazione al principio di rilevanza, vanno inserite nella parte di Nota Integrativa che informa i destinatari in merito alle politiche contabili seguite.