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Nella circ. 2.10.2018 n. 348960, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito la portata dei requisiti che le start up innovative devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese e del godimento dei conseguenti benefici fiscali.

Come esplicitato dall’art. 25 co. 2 lett. h) del DL 179/2012, le start up innovative devono possedere, oltre alle caratteristiche indicate nelle lett. a) – g), almeno uno dei requisiti indicati dalla norma, a dimostrazione del carattere innovativo, ossia:

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa;
  • la società deve impiegare come “dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;
  • la start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, o altro, direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

La circolare ha ribadito che il possesso dei requisiti sopra richiamati è alternativo e non cumulativo (come, invece, si richiede per le PMI innovative): è sufficiente uno solo di essi per qualificare la società come start up innovativa (ma la compresenza dei requisiti non è vietata).

Il MISE ha sottolineato, con riguardo al requisito della privativa, che la start up può esserne titolare, depositaria o licenziataria, come emerge chiaramente dalla norma. Ciò è consentito dal codice della proprietà industriale, che ammette la scissione tra titolarità in capo ad un soggetto e licenza in capo ad altro soggetto.

Nonostante sia possibile scindere le posizioni rispetto alla privativa, questa può essere spesa solo una volta ai fini dell’abilitazione delle start up.

Lo stesso requisito oggettivo (relativo alla medesima privativa) non può, dunque, essere utilizzato sia dal titolare, che dal licenziatario, che da eventuali sub-licenziatari, per abilitare ogni volta una start up diversa.