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La risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.9.2018 n. 14 si occupa del regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA) relativo alla offerta di token digitali, esaminando il caso di una società che intende emettere un “utility token” – ovvero un token che consente al possessore di ottenere dei beni o servizi – e venderlo al pubblico attraverso una “Initial Coin Offe-ring” (ICO).

Al fine dell’applicazione dell’IVA, con riferimento alla cessione degli utility token verso corrispettivo a privati consumatori, l’Agenzia delle Entrate assimila i medesimi ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi. Di conseguenza, la circolazione degli utility token non assume rilevanza IVA.

In particolare, si ritiene che tali cessioni siano riconducibile ad una mera movimentazione finanziaria, non rilevante agli effetti dell’IVA e che l’imposta si renderà esigibile solo al momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita dei token.

Con riferimento all’assoggettamento alle imposte sui redditi e all’IRAP, l’Agenzia delle Entrate considera l’operazione di cessione di token irrilevante, in quanto costituisce una mera movimentazione finanziaria.

Riguardo alla valuta virtuale che a fine esercizio è ancora detenuta dalla società emittente dell’ICO, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la stessa debba essere valutata sulla base del cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, dando quindi rilevanza fiscale al “valore normale”, ossia al valore corrispondente alle quotazioni delle criptovalute.

In merito alla tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa, che detengono gli utility token, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli stessi costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio. Pertanto, detti utility token:

  • sono suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-quater) del TUIR;
  • che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% da liquidare all’interno del quadro RT del modello REDDITI PF.