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Con la risposta ad interpello 17.9.2018 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il termine di decorrenza per il calcolo del periodo decennale di “tutela fiscale” ai fini della rettifica della detrazione IVA per i fabbricati detenuti in leasing.

Ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, la detrazione dell’IVA afferente i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo è rettificata (in aumento o in diminuzione) qualora i beni e servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto.

Ciò può accadere, fra l’altro, se muta il regime IVA applicabile alle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, ad esempio dal regime di imponibilità al regime di esenzione (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).

Ai fini della rettifica della detrazione, occorre verificare la destinazione del bene durante il c.d. “periodo di tutela fiscale”. Per i fabbricati tale periodo ha una durata di 10 anni e, a norma dell’art. 19-bis2 co. 8 del DPR 633/72, decorre dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi.

Tuttavia, la norma nulla dispone in merito al computo di tale periodo ai fini della rettifica della detrazione per i fabbricati acquisiti in leasing.

Con la risposta del 17.9.2018 n. 3, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione ai fabbricati detenuti in leasing, il termine di decorrenza per il computo del periodo decennale di “tutela fiscale” coincide, di regola, con la data in cui viene esercitato il diritto di acquisto del bene da parte del soggetto utilizzatore.

In proposito, vengono richiamate le precedenti ris. 9.7.2009 n. 178 e circ. 1.6.2016 n. 26. Con il primo documento di prassi, infatti, l’Agenzia ha affermato che la rettifica della detrazione deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili, senza che assuma rilievo la modalità di acquisizione dei beni (e dunque anche nell’ipotesi di immobili detenuti in leasing).

Con la circ. 26/2016, inoltre, è stato precisato che, per gli immobili acquisiti in leasing, il periodo decennale di rettifica decorre “di regola” dalla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore.

L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possono considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale e che tali circostanze si considerano sussistenti nell’ipotesi in cui il maxi canone iniziale corrisposto dal soggetto utilizzatore risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria, nonché in altri casi similari.

Con riferimento al caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia, non rinvenendo la sussistenza di tali circostanze, esclude la rettifica della detrazione per un soggetto passivo che:

  • ha detratto integralmente l’IVA assolta sui canoni di leasing per l’acquisizione di alcuni fabbricati;
  • anteriormente all’esercizio dell’opzione di acquisto dei fabbricati medesimi decide di concedere i beni in locazione avvalendosi del regime di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 8) del DPR 633/72.