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Al conferimento di un ramo d’azienda da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto UE in favore di una società italiana è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del TUIR.

Al riguardo, tuttavia, è necessario che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d’azienda domestici, la stabile organizzazione conferente:

  • iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio;
  • assuma, quale valore fiscalmente riconosciuto, quello del ramo d’azienda conferito.

Quanto sopra è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 63/E del 9 agosto scorso, la quale ha analizzato gli effetti fiscali di una operazione di conferimento di un ramo d’azienda da parte della stabile organizzazione italiana di una società francese. Nel caso specifico, la stabile svolgeva in Italia due attività, entrambe qualificabili come ramo d’azienda, e intendeva conferire uno dei due rami in favore di una società residente controllata dalla casa madre francese. Al contempo, la conferitaria avrebbe aumentato il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d’azienda conferito e la quota della partecipazione sarebbe stata direttamente attribuita alla stabile conferente.

Nell’analizzare tale operazione, l’Agenzia rientra che tale fattispecie rientra tra quelle contemplate dall’articolo 178, comma1, lettera c) del TUIR che disciplina i “conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato”.

Per tali conferimenti, l’articolo 179, comma 2 del TUIR prevede espressamente l’applicabilità del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del TUIR, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella conferitaria.

L’Agenzia, inoltre, ha sottolineato che l’articolo 176, comma 4 del TUIR stabilisce espressamente, per i conferimenti di cui all’articolo 178, che le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti “si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita”.

Pertanto, la neutralità fiscale di un conferimento d’azienda da parte di una stabile è implicitamente condizionata al fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione. Al contrario, qualora le partecipazioni venissero trasferite o assegnate alla casa madre non residente, le stesse partecipazioni verrebbero considerate realizzate al valore normale.