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Nella bozza del decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale potrebbe essere in arrivo una definizione delle liti fiscali pendenti maggiormente vantaggiosa, sotto certi aspetti, rispetto a quella introdotta dal DL 50/2017.

Anche se molti ritengono che sia un errore di fondo, la definizione risulta circoscritta alle liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con la consueta esclusione delle risorse proprie tradizionali dell’Ue e dell’Iva all’importazione. In questo modo si ripropone il problema della definibilità della lite in cui, a torto o ragione, in giudizio è citato il solo Agente della riscossione.

Per poter rientrare nella definizione della lite occorre che il ricorso introduttivo sia stato notificato entro lo scorso 30 settembre; la definizione riguarda, inoltre, le liti pendenti in ogni grado di giudizio, compreso quello di Cassazione e anche in sede di rinvio. In merito ai benefici, dal testo di legge emerge che lo sconto sulle imposte si avrebbe solo nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’ultima o unica pronuncia non cautelare resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio. Se la soccombenza è avvenuta in primo grado, si pagano la metà delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi, mentre se la stessa si è verificata in secondo grado è necessario corrispondere il terzo delle imposte, sempre con conseguente stralcio di sanzioni e interessi. Per quanto riguarda invece gli altri casi, cioè processo pendente in primo grado oppure sentenza favorevole delle Entrate, occorre pagare la somma corrispondente al valore della lite equivalente alla totalità delle imposte esclusi sanzioni e interessi.

Si tratta in ogni caso di parametri che potranno essere modificati: è infatti altamente auspicabile, per rendere maggiormente conveniente la definizione, che si preveda uno sconto sulle imposte anche quando il contribuente sia stato soccombente, in particolare, quando il processo pende in primo grado o in sede di rinvio.

Se la lite riguarda solo interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo occorre pagare il 15% delle somme se c’è stata soccombenza delle Entrate e il 40% negli altri casi. Rimane tuttavia qualche dubbio in merito alle controversie inerenti alle sanzioni collegate al tributo, di cui la norma, espressamente, non parla.

Il beneficio è riservato alle controversie su “atti impositivi”, definizione che può far sorgere dubbi in merito alle liti relative agli atti liquidatori, come la cartella di pagamento emessa a seguito di semplici omessi versamenti di imposte dichiarate. Per quanto riguarda il pagamento, opera l’art. 8 del DLgs. 218/97, con riduzione a cinque del numero massimo di rate trimestrali ed esclusione della compensazione. Per evitare l’insorgere di problematiche interpretative nel caso di inadempienze nei versamenti, è opportuno che il legislatore sancisca espressamente l’applicabilità o meno dell’art. 15-ter del DPR 602/73. Dagli importi da pagare si scomputa, come di consueto, quanto già versato per effetto della riscossione frazionata, e non si dà luogo ad alcun tipo di rimborso in nessun caso.

Il termine per la presentazione della domanda dovrebbe scadere il prossimo 16 maggio 2019.