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Il 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato ed emanato il cosiddetto “decreto dignità”, volto principalmente ad adottare una serie di misure per contrastare la precarietà del lavoro. Altri argomenti oggetto di riforma riguardano la delocalizzazione delle imprese italiane, il fenomeno di scissione dei pagamenti, l’accertamento sintetico e il tema dei giochi.

Si commentano di seguito le principali disposizioni contenute nel testo legislativo.

1.Contratti di lavoro. Causale obbligatoria superati i 12 mesi

Può essere stipulato senza causali il contratto a termine fino a 12 mesi (rispetto agli attuali 36 mesi), e può essere rinnovato fino a 24 mesi in due distinte ipotesi: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, o di natura sostitutiva; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Queste causali sono necessarie sia se il contratto ha una durata iniziale superiore ad un anno sia se tale limite viene superato attraverso successive proroghe del rapporto, nonché in tutti i casi di rinnovo del contratto a termine. Le proroghe dei contratti a termine scenderanno da 5 a 4 e si applicherà un aumento del costo contributivo di 0,5 punti per ogni rinnovo (la versione precedente della bozza prevedeva che scattasse a partire dal secondo rinnovo) – in aggiunta all’incremento dell’1,4% a carico del datore di lavoro introdotto già dalla Fornero – destinato a finanziare la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione. La nuova disciplina si applica anche ai contratti in corso per quanto riguarda proroghe e rinnovi.

2. Indennizzi minimi e massimi aumentati della metà

Modificando l’ultima parte del comma 1 dell’art. 3 del DLgs. 23/2015, i limiti minimi e massimi dell’indennizzo che deve essere riconosciuto al lavoratore, se non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, sono stati aumentati, passando rispettivamente il minimo da quattro a sei ed il massimo da ventiquattro a trentasei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Resta fermo il meccanismo di determinazione automatica dell’indennità in funzione dell’anzianità di servizio, previsto dalla prima parte del comma 1 del citato art. 3, in funzione del quale l’indennità viene calcolata riconoscendo due mensilità per ogni anno di servizio.

 3. Contratti di lavoro. Stretta sulla somministrazione e limiti al tempo determinato

Pesante anche la stretta sulla somministrazione che viene equiparata di fatto alla nuova disciplina dei contratti a termine, e soggetta agli stessi vincoli. Dunque, al lavoratore da somministrare si dovrà applicare la normativa del contatto subordinato a tempo determinato, le Agenzie per il lavoro potranno avere fino al massimo del 20% di assunti con contratti a termine, una percentuale calcolata rispetto all’organico complessivo assunto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il rapporto a tempo determinato, il testo definitivo del decreto ha limitato ulteriormente l’utilizzo di tale forma contrattuale, perché il periodo massimo di durata è stato ridotto da trentasei a ventiquattro mesi.

4. Delocalizzazione: norme più rigide anche per chi sposta l’attività dentro la Ue

Rispetto alle norme attuali si alza da 3 a 5 anni il termine entro il quale l’impresa beneficiaria dell’aiuto da parte dello Stato viene sanzionata se delocalizza. Sono colpite anche le aziende che si spostano all’interno dell’Unione Europea o in Italia ma in un sito diverso da quello incentivato. Oltre a restituire quanto ricevuto in aiuto è previsto il pagamento di interessi maggiorati di 5 punti. Se si delocalizza fuori dall’Ue la sanzione va da due a quattro volte l’importo di quanto erogato in supporto. Salta la retroattività sugli aiuti già concessi prevista nelle bozze del decreto.

 5. Lo Split payment diventa inapplicabile ai professionisti

Il regime dello Split payment non si applica più ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ha come conseguenza l’inapplicabilità dello strumento di riscossione dell’imposta per professionisti, agenti, ecc. In pratica ne deriva che, successivamente all’entrata in vigore del decreto, i soggetti sottoposti a split payment che ricevono fatture da professionisti dovranno continuare ad applicare le ritenute e liquidare al fornitore l’Iva che dal 1° luglio 2017 questi versavano all’erario. Lo split payment ritorna dunque alle origini e trova applicazione solo per le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, le società quotate e gli enti e le società controllati da enti pubblici.

 6. Spesometro prorogato e redditometro misurato sulla capacità di spesa

Per quanto riguarda lo spesometro, adempimento introdotto con il fine di contrastare l’evasione IVA, l’idea che va diffondendosi è che, per la sua abolizione, sarà necessario attendere il 2019, quando l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica farà venir meno l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Per il momento il decreto prevede una proroga al 28 febbraio 2019 del solo terzo trimestre, anche se lo spesometro poteva già essere inviato con opzione in via semestrale. L’accertamento sintetico delle persone fisiche può essere realizzato anche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (redditometro). Il decreto che deve fissare tali elementi dovrà essere approvato, sentite l’Istat e le associazioni di categoria, con una metodica di ricostruzione che tenga conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti. Ciò determina l’abrogazione del decreto precedente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

 7. Salvi gli spot sul gioco fino al 30 giugno 2019

Stampa, televisione. Radio, internet non potranno più promuovere scommesse, lotto, gratta e vinci, slot e giochi on line. Il divieto dal 1° gennaio 2019 colpirà anche le sponsorizzazioni. Si prevedono sanzioni pecuniarie, commisurate nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o dello spot e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000,00 euro. Per i contratti in essere firmati prima del Dl, la scadenza è fissata al 30 giugno 2019.