Con la risposta ad interpello 18.10.2018 n. 38, l’Agenzia delle Entrate, allineandosi alle FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiarito che una società di nuova costituzione non può beneficiare del credito d’imposta, posto che, in assenza di investimenti pregressi, non viene soddisfatto il requisito dell’investimento “incrementale”.
Una società costituita il 16.12.2016 ha sostenuto nel 2017 spese per investimenti pubblicitari agevolabili.
In mancanza di dati storici di confronto, secondo l’Agenzia “appare non appropriato considerare meritevole di agevolazione l’investimento nel suo complesso con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2017”.
Resta fermo che tale soggetto potrà beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente sostenute nell’anno 2018, purché risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto.