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Ai sensi dell’art. 8 del DL 87/2018 convertito (c.d. decreto “dignità”), non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La disposizione riguarda, nello specifico, le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento), vale a dire dal 2018, per i soggetti “solari”, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.