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L’Agenzia delle Entrate ritiene sussista abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000) nel caso in cui il conferimento di partecipazioni di controllo a norma dell’art. 177 co. 2 del TUIR in una conferitaria sia seguito dalla scissione della medesima in più società che corrispondono al numero di soci che ha effettuato il conferimento.

La fattispecie analizzata riguarda quattro fratelli che conferiscono congiuntamente il 100% delle azioni di una società di capitali in una società holding neo-costituita. Successivamente, si procede con una scissione non proporzionale della conferitaria da cui si originano quattro società, ciascuna partecipata per il 100% da un solo fratello.

In merito, l’Amministrazione finanziaria osserva che il transito temporaneo delle partecipazioni su un’unica società holding controllante, seguito dalla immediata scissione, risulta solamente finalizzato a creare il requisito del controllo richiesto dal regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177 co. 2 del TUIR, mentre tale requisito non si sarebbe realizzato se, sin dall’inizio, ciascun socio avesse conferito a una distinta holding.

Si osserva anche la mancanza della sostanza economica e non si rinvengono ragioni extrafiscali non marginali, in quanto la doppia operazione, in luogo di un diretto conferimento in quattro distinte società holding, non produce effetti significativi diversi da quelli fiscali.