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Con la sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017 è stato affermato che è lecita la clausola statutaria che permetta ai soci della S.r.l. di nominare una società di capitali Amministratrice della S.r.l. stessa.

La Legge ammette la possibilità che i soci di una S.r.l. possano nominare una società di capitali come Amministratore della S.r.l. stessa, purché tale condizione sia prevista espressamente nello statuto sociale. È questo l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza n.3545 del 27 marzo 2017.

Relativamente alla legittimità del procedimento sopra descritto, il Tribunale di Milano ribadisce quanto precedentemente deciso dallo stesso Tribunale con la sentenza del 27 febbraio 2012. In particolare, il giudice milanese fa notare come la persona giuridica non sia soggetta a limitazioni di capacità se non nei casi espressamente indicati dalla Legge ed è in grado di offrire la stessa affidabilità della persona fisica in riferimento all’adempimento delle obbligazioni risultanti dall’assunzione della carica di Amministratore e all’attribuzione della relativa responsabilità.

Il Tribunale si esprime inoltre in merito alla possibile contestazione in base alla quale la nomina di una persona giuridica in qualità di Amministratore della società aggirerebbe il principio inderogabile che impone la nomina degli Amministratori delle società di capitali da parte dei soci, (dato che la nomina della persona fisica che concretamente svolge le funzioni gestorie nella società amministrata deriva dalla persona giuridica Amministratrice). Tale obiezione viene dunque superata in considerazione del fatto che:

  • la Legge attualmente in vigore consente alle società di capitali di assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
  • la disciplina legislativa della Srl, contempla la previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina degli Amministratori in completa deroga rispetto al principio di nomina degli Amministratori da parte dei soci.

Sotto il profilo della responsabilità della persona fisica incaricata di amministrare la S.r.l. dalla persona giuridica Amministratrice, il Tribunale rileva che essa ha una responsabilità solidale con la persona giuridica Amministratrice verso la società amministrata e verso i creditori di quest’ultima in caso di violazione dei doveri che la Legge impone agli Amministratori di società. In pratica, tale persona fisica assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli Amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica Amministratore.