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La trasformazione, nel corso del 2016, di una società di capitali avente ad oggetto la gestione immobiliare in società semplice determina rilevanti riflessi dal punto di vista dichiarativo.

Dall’operazione in esame potrebbero emergere delle plusvalenze oppure delle minusvalenze. Le plusvalenze sugli immobili sono assoggettate ad imposta sostitutiva attraverso la compilazione del quadro RQ della dichiarazione, mentre quelle relative ad eventuali altri immobili strumentali mobili, non rientrano nelle agevolazioni fiscali e pertanto deve essere operata una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi per l’importo differenziale tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni. Tale variazione va indicata nel quadro RF 31 della dichiarazione.

Un altro effetto, sotto il profilo dichiarativo, della trasformazione da società di capitali a società semplice consiste nell’emergere di una presunzione di distribuzione delle riserve di utili esistenti presso la società prima della trasformazione. Tali riserve si dovrebbero ritenere figurativamente distribuite generando un reddito da capitale sul socio, senza la possibilità di scomputare da questo valore l’importo su cui è stata versata l’imposta sostitutiva dell’8 per cento. Questa imposta copre, infatti, l’ulteriore imponibile rappresentato dal plusvalore dell’immobile e non determina alcun effetto sulle riserve esistenti.

Relativamente alle minusvalenze, il problema è circoscritto soltanto ai beni immobilizzati. Per le immobilizzazioni, vale il principio generale per cui le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate in base all’art. 86, comma 1, lettera a) e b) del Tuir (Dpr 917/1986), vale a dire se:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

La trasformazione societaria non è una fattispecie che dà luogo a realizzo dei beni, quindi, le minusvalenze riferite sia agli immobili che agli altri beni strumentali eventualmente esistenti non sono deducibili, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E/17. Peraltro, in questa ipotesi non vi è ricaduta dichiarativa, poiché queste minusvalenze non transitano a conto economico e quindi non è necessario riprenderle ai fini dichiarativi con una variazione in aumento nel modello reddituale.