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Con la sentenza n. 8103 del 3 novembre 2016, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato la portata elusiva della disciplina dei prezzi di trasferimento.

La portata elusiva della disciplina dei prezzi di trasferimento è da sempre un argomento molto dibattuto in giurisprudenza.

La Commissione Tributaria di Milano, con la sentenza n. 8103 del 3 novembre 2016 si è espressa a favore dell’elusività della norma. Il caso riguardava una società italiana con controllata francese, la quale sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che le condizioni contrattuali, pattuite tra la stessa e la propria controllata, comportavano un indebito vantaggio d’imposta derivante dalla migliore allocazione degli imponibili fiscali, in paesi con una tassazione più vantaggiosa rispetto all’Italia.

I giudici, partendo da quanto affermato dalle due parti giungono alla conclusione che “la disposizione in questione impone alle parti il riferimento a valori normali in luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore che all’interno del medesimo gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i redditi in Stati che offrono un livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana”.

La Commissione Tributaria di Milano, facendo riferimento alle sentenze della Cassazione n.11949/2012 e 4927/2013, confermava dunque la natura antielusiva della norma sui prezzi di trasferimento, sostenendo al tempo stesso che spetta all’amministrazione finanziaria “provare il vantaggio fiscale di cui si è avvantaggiata, in modo non corretto, la società”.

Nel caso di specie le transazioni oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate erano rivolte alla consociata residente in Francia, vale a dire in un paese europeo con una fiscalità sostanzialmente omogenea a quella italiana, sicuramente non di favore; la Corte pertanto riconosceva le ragioni del contribuente, obbligando l’Ufficio al sostenimento delle spese processuali, non riscontrando alcun vantaggio indebito nelle transazioni tra la società italiana e la propria controllata francese.