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Con il working paper n. 923 del 28 febbraio 2017, la Commissione Europea affronta il tema dell’applicabilità dell’Iva agli aggiustamenti da transfer pricing.

La Commissione Europea con il working paper n. 923 del 28 Febbraio 2017, si esprime sull’applicabilità dell’Iva agli aggiustamenti derivanti dall’applicazione della normativa sul transfer pricing.

Spesso, infatti, le imprese rettificano, sia durante l’anno che a fine esercizio, i prezzi di trasferimento in modo da assicurarne la conformità con il principio del valore di mercato (cosiddetto arm’s length principle). Tali rettifiche possono avvenire secondo le seguenti modalità: rettifica spontanea da parte del contribuente dei corrispettivi delle operazioni o del margine realizzato dalle stesse oppure a seguito di correzioni da parte delle autorità derivanti da accertamenti fiscali.

Il dubbio che potrebbe sorgere riguarda la necessità di assoggettare tali rettifiche ad Iva. Come evidenziato dal paper della Commissione Europea, il corrispettivo come base imponibile Iva si pone generalmente in contrasto con il procedimento di determinazione del valore tipico del transfer pricing, di cui all’articolo 9 del modello di Convenzione OCSE e all’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Secondo, la Commissione Europea affinché tali aggiustamenti abbiano effetto ai fini dell’imposta è necessario che essi esplichino la loro efficacia sul corrispettivo contrattuale che la parte acquirente paga a quella venditrice e ciò richiede:

  • l’individuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva alle quali sia direttamente collegato il corrispettivo oggetto di rettifica a posteriori;
  • una regolazione monetaria o in natura dell’aggiustamento.

Generalmente le rettifiche spontanee eseguite entro la fine dell’esercizio rispettano tali requisiti. In questi casi, ai sensi dell’articolo 26 del D.p.r. 633/1972, vi sarà l’emissione di fatture integrative se il corrispettivo è rettificato in aumento oppure l’emissione di note di credito, secondo le condizioni normativamente stabilite, se il corrispettivo è rettificato in diminuzione.

Nel caso in cui gli aggiustamenti siano effettuati in dichiarazione dei redditi, oppure derivino da verifiche fiscali, non comportando riflessi ex post in contabilità al fine di allineare i maggiori o minori prezzi delle operazioni infragruppo al valore rettificato; essi non produrranno effetti ai fini Iva.