tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Le società di comodo, vale a dire le società non operative o in perdita sistematica, hanno due possibilità per utilizzare il credito Iva risultante dalla dichiarazione: autovalutazione o interpello.

Per poter utilizzare il credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale Iva, le società di comodo, vale a dire le società non operative o in perdita sistematica hanno due possibilità: l’autovalutazione o l’interpello disapplicativo.

Per le società di comodo, infatti, il credito Iva risultante da dichiarazione non è rimborsabile, né utilizzabile in compensazione orizzontale e neppure cedibile, ai sensi del Decreto Legge 70/1988, potendo soltanto essere riportato nel quadro VX 5 del modello ai fini della detrazione Iva da Iva. Inoltre, in base all’articolo 30, comma 4, Legge 724/1994 e alla Circolare 25/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate, qualora la società risulti di comodo per più di tre periodi consecutivi e in tali periodi non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi, la società stessa è soggetta alla perdita definitiva del credito, che quindi non può neppure essere utilizzato in compensazione verticale.

La società di comodo per chiedere a rimborso il credito Iva con la successiva dichiarazione annuale deve dunque attestare le condizioni di operatività effettuando la cosiddetta “autovalutazione”. In questo caso, il contribuente rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente nel quadro VX del modello.

In alternativa, la disapplicazione della disciplina si può ottenere attraverso la presentazione di istanza di interpello, prima di chiedere il rimborso (e, dunque, prima della dichiarazione annuale).

Si ricorda che la risposta all’interpello può assumere anche la forma del silenzio assenso, come ribadito dalla Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito con la Circolare 33/E/2016 che, in mancanza della dichiarazione sostitutiva prevista dal quadro VX e della presentazione di istanza di interpello, il rimborso del credito Iva può comunque essere erogato se la società presenta un’autonoma dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’ambito dell’attività istruttoria dell’ufficio allo scopo di ottenere l’erogazione del credito. In mancanza, operatività e assenza di perdite sistematiche sono riscontrabili dalle Entrate con i dati della dichiarazione dei redditi.