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Il Ddl. di bilancio 2018 modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires diminuendo il limite per la deduzione degli stessi.

Si prevede, infatti, l’eliminazione dal calcolo del ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate “di diritto” ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile.

Risulta sostanzialmente una sorta di passo indietro rispetto al passato in quanto, in base a quanto introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. a) del DLgs. 147/2015, quanto sopra descritto aveva il preciso obiettivo di ampliare la base di calcolo del 30% del ROL a fronte della contestuale eliminazione della possibilità di compensare gli interessi indeducibili del gruppo con il ROL conferito dalle società estere “virtualmente consolidate”.

A partire quindi dal periodo d’imposta 2017, per i c.d. “soggetti solari”, non sarà più possibile includere nel ROL i dividendi percepiti dalle società controllate estere e conseguentemente, non sarà più consentita la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari correlati all’investimento partecipativo estero.

Con analoga decorrenza, anche per le SIM è prevista la modifica del regime di deducibilità ai fini Ires e Irap degli interessi passivi sostenuti da queste ultime. Per tali soggetti verrà ripristinato il regime di parziale deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 96%.

A partite dal 2017, infatti, gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari sono diventati integralmente deducibili ai fini Ires mentre la deducibilità parziale del 96% è rimasta applicabile per le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.

Tale insieme di novità si aggiunge a quanto già previsto a partire dall’anno 2016 a seguito dell’introduzione dei nuovi OIC e del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR) che riconosce, anche ai fini fiscali, la qualificazione, la classificazione e l’imputazione temporale di bilancio.

Al contempo rimangono invece immutate le regole sul consolidato nazionale in quanto non verrà modificata la disciplina relativa alla compensazione tra interessi passivi indeducibili e ROL conferito alla capogruppo che ha optato per il consolidato fiscale.