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Con la sentenza n. 121.01.17, la Ctp di Terni ha chiarito che non spetta alcun diritto alla detrazione dell’imposta per l’esportatore abituale che riceve fattura con Iva, nonostante l’invio della dichiarazione d’intento.

La Commissione Tributaria provinciale di Terni con la sentenza n. 121.01.17, depositata lo scorso 12 giugno, ha chiarito che l’esportatore abituale che riceve fattura con Iva, nonostante l’invio di dichiarazione d’intento non ha diritto alla detrazione dell’imposta.

Il caso su cui si era espressa la Corte nasceva dall’errore di alcuni fornitori, i quali avevano addebitato al committente l’Iva in fattura, nonostante lo stesso avesse provveduto ad inviare loro dichiarazione d’intento. Il committente, dopo aver regolarmente registrato e pagato le fatture, presentava richiesta all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell’imposta versata. Richiesta rigettata dall’Ufficio, il quale considerava il credito non spettante, ritenendo contestualmente i fornitori obbligati a fatturare senza applicare dell’Iva, come disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972.

La Corte confermava l’operato dell’Ufficio e prospettava come soluzioni alternative per il contribuente la possibilità di emettere una nota di variazione o di rivalersi civilisticamente sul fornitore.

La sentenza della Ctp di Terni si fonda sulla sentenza della Corte UE (causa C-342-87) e sulla successiva sentenza della Cassazione n. 12547/01, in base al quale la somma indicata in fattura non può qualificarsi come Iva se le operazioni sottostanti non rientrano nell’ambito di applicazione del tributo, se sono imponibili ad aliquota ridotta oppure se esenti.

L’estensione dei principi sopra esposti all’esportatore abituale tuttavia appare discutibile considerando che, l’operazione tra fornitore ed esportatore abituale rientra oggettivamente nel campo di applicazione del tributo, anche qualora su opzione la stessa possa divenire non imponibile.

Il diniego del diritto alla detrazione, in presenza di fattura emessa comunque con Iva, genera inoltre un evidente disparità di trattamento rispetto ai casi in cui opera il meccanismo dell’addebito ordinario dell’imposta, con conseguente violazione del principio di neutralità, che esclude il diritto alla detraibilità dell’Iva erroneamente addebitata solo qualora non vengano integrati i presupposti impositivi o sia dovuta un’aliquota inferiore o l’operazione sia esente.

Si sottolinea, infine, come l’addebito dell’Iva in fattura, nonostante l’invio della dichiarazione d’intento generi un’esposizione finanziaria dell’esportatore, il quale dovrebbe avere il diritto di recuperare l’Iva che gli è stata erroneamente addebitata dal fornitore.